Fisco e contabilità

Corte dei conti, fra i vincoli di legge la donazione modale insieme agli interessi maturati

L'imputazione tra le partite di giro e dei servizi conto terzi è giudicata non pienamente conforme

di Patrizia Ruffini

Dopo aver rilevato l'errata imputazione di un lascito fra le partite di giro, la Corte dei conti suggerisce i criteri di contabilizzazione, la tipologia di vincoli e gli obblighi gravanti sull'ente.

Nell'ambito del controllo sui bilanci e sui rendiconti di un piccolo Comune (deliberazione n. 149/2022), la sezione di controllo della Corte dei conti per le Marche individua la presenza, tra i residui passivi delle partite di giro, di un impegno relativo ad una donazione modale privata di euro 20.000,00, ricevuta dal Comune nel 2015, con l'obbligo di devolvere gli interessi annui maturati su tale somma a favore dell'alunno, giudicato più meritevole dagli insegnanti, alla fine del corso triennale della scuola secondaria di primo grado.

L'imputazione, da parte del Comune della donazione nell'ambito delle partite di giro e dei servizi conto terzi è giudicata dalla Corte non pienamente conforme a quanto prescritto dal legislatore, il quale consente di annoverarvi soltanto le entrate e le spese generate da quelle operazioni che «costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente» e «comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità» (articolo 168, comma 1, del Tuel). L'operazione è, infatti, svolta per conto di un soggetto (il donante) non dotato di «un proprio bilancio» nel quale contabilizzarle. In secondo luogo, l'amministrazione vanta ampia discrezionalità nella scelta delle modalità di attuazione dell'onere modale, esso può: lasciare le somme in giacenza sul conto corrente di tesoreria, impiegarle nell'acquisto di obbligazioni o titoli di credito, nel deposito in giacenza presso conti correnti vincolati o libretti di risparmio, per ottenere interessi attivi (da corrispondere allo studente più meritevole) oppure conferirle nel fondo di dotazione patrimoniale di una fondazione a tale scopo costituita. Qualora l'ente lasciasse la somma donata in giacenza sul conto corrente di tesoreria (affinché produca interessi), la partita di giro sarebbe destinata a rimanere sempre aperta, in quanto, a fronte di un'entrata già interamente accertata e riscossa (ossia la somma ricevuta in donazione), si giustapporrebbe un impegno di spesa per pari importo sempre inesigibile.

L'entrata derivante dal lascito donativo – affermano i magistrati contabili - sarebbe da contabilizzare tra quelle del Titolo III ("Entrate extratributarie") e in particolare tra le «Altre entrate correnti n.a.c.» (E.3.05.99.99.999). Essendo la donazione gravata da specifico onere modale a carico del Comune donatario, si tratterebbe di entrata vincolata, la cui riscossione dovrebbe avvenire con le modalità prescritte dall'articolo 180, comma 3, lettera d), del Tuel, ossia indicando nell'ordinativo d'incasso il relativo «vincolo di destinazione» derivante «da legge», ossia dall'articolo 793, comma 1, del codice civile, secondo il quale «il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere» (entro i limiti del valore della cosa donata).

Laddove l'ente lasciasse la somma ricevuta in giacenza sul proprio conto corrente di tesoreria, essa va fatta confluire, al termine dell'esercizio, nella quota vincolata del risultato di amministrazione, fra i vincoli da legge. Sul versante della cassa – prosegue la Corte dei conti - sarà cura del revisore appurare, in occasione delle periodiche verifiche di cassa, che l'importo risulti ricompreso nella giacenza vincolata.

Hanno natura vincolata anche gli interessi maturati sulla donazione. Il Comune ha, infatti, due obblighi: quello di impiegare la somma ricevuta in donazione secondo modalità produttive di interessi e quello di devolvere tali interessi (quali frutti civili della somma donata: articolo 820, comma 3, del codice civile) allo studente più meritevole, facendoli confluire fra i vincoli di legge della quota vincolata del risultato di amministrazione (al pari della somma donata), se non utilizzati al termine dell'esercizio.

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