Corte conti, inammissibile derogare al principio della unicità del servizio nel comparto idrico
L’efficienza è uno dei presupposti indefettibili per poter configurare l’eccezione della gestione autonoma del SII che per regola generale deve essere unitaria
Non è ammissibile derogare al principio della unicità del servizio nel comparto idrico, se non nel limitato spazio di manovra che ammette il Codice dell’Ambiente (articolo 147, comma 2-bis del Dlgs 152/2006).
Così la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Piemonte, presieduta da Acheropita Mondera, con deliberazione n. 35/2024/SRCPIE/PASP, torna ad affrontare il tema delle società del Servizio Idrico Integrato, in un territorio che pare piuttosto restio ad adeguarsi alle rigidità...