Fisco e contabilità

Corte dei conti, nessuna apertura al riconoscimento, senza condizioni, di incentivi in caso di affidamento diretto puro

La pronuncia del Consiglio di Stato n. 813/2021 non può essere posta a fondamento di una interpretazione favorevole

di Corrado Mancini

La pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, n. affare 00813/2021 non può essere posta a fondamento di una interpretazione favorevole al riconoscimento, senza condizione, di incentivi nei casi di affidamento diretto puro degli appalti. Ciò richiederebbe, infatti, uno sforzo ermeneutico estensivo e analogico tale da riscrivere di fatto il contenuto dell'articolo 113 del codice degli appalti. Operazione che appare travalicare la competenza di chi è chiamato a interpretare e applicare le norme. Lo sostiene la Sezione Regionale della Corte dei conti per la Sardegna con la delibera n. 96/2022.

Il Consiglio di Stato, con la citata pronuncia, in merito allo schema di decreto del Presidente del consiglio dei ministri recante «Norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche al personale non dirigenziale della Presidenza del consiglio dei ministri, a norma del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», nell'esercizio della funzione consultiva, osservava che la scelta operata dall'Amministrazione di escludere dal regolamento gli incentivi nei casi di affidamento diretto o di somma urgenza, non ha ragion d'essere dal momento che «la scelta del contraente costituisce solo una tra le fasi alle quali la legge ricollega un incentivo in relazione alla prestazione tecnica svolta dal personale dell'amministrazione, per cui la fattispecie considerata potrebbe dar luogo ad una riduzione, ma non all'esclusione dell'incentivo, che permane per le altre attività espletate in relazione al contratto (programmazione della spesa, valutazione preventiva progetti ecc.), nell'esercizio di funzioni tecniche».

I magistrati contabili della Sezione per la Sardegna, invece, si allineaneano alle posizioni espresse da altre Sezioni regionali (Liguria, deliberazione n. 59/2021, Veneto, deliberazione n. 121/2020) le quali, confermando l'esperimento di una procedura comparativa come presupposto necessario per il riconoscimento degli incentivi tecnici, accolgono una accezione estesa anche a forme più ridotte e semplificate, riferibili quantomeno allo svolgimento di indagini di mercato e della comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le diverse offerte secondo canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del contratto da affidare. Le modalità procedurali di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), così come la disciplina derogatoria e temporanea introdotta dal Dl 76/2020, articolo 1, comma 2, lettera a) (affidamenti diretti), non precludono, infatti, che l'affidamento del contratto possa essere preceduto dall'esperimento di procedure, sia pure semplificate, ma sostanzialmente di natura comparativa e, in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione di cui all'articolo 30 del codice dei contratti, richiamati anche dalla disciplina emergenziale di cui al Dl 76/2020 (Veneto, deliberazione n. 121/2020/PAR).

Per i Magistrati sardi la soluzione interpretativa tracciata dalla magistratura contabile conferma l'esclusione dalla disciplina degli incentivi tecnici dell'affidamento diretto, tra cui anche l'affidamento per somma urgenza di cui all'articolo 163 del Codice dei contratti pubblici, salve le ipotesi nelle quali per la complessità della fattispecie contrattuale l'amministrazione, nonostante la forma semplificata dell'affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©