Fisco e contabilità

Corte conti, sulle previsioni di cassa obbligatoria una stima puntuale

La Sezione Autonomie ricorda che è un adempimento rilevante e non meramente formale

di Corrado Mancini

Sono ancora numerosi i bilanci negli enti locali che vedono le previsioni di cassa ridursi alla semplice sommatoria dei residui alla competenza, così da disattendere i postulati di veridicità e attendibilità risultando, quindi, inutili. L'obbligo di formare previsioni di cassa per la prima annualità del bilancio degli enti locali è un adempimento rilevante e non meramente formale. Lo sostiene la sezione Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/2021 riguardante le linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti sui bilanci di previsione 2021-2023 (si veda anche NT+ Enti locali & edilizia del 19 aprile).

A tal proposito, la Corte richiama il punto 9.4 del Principio applicato concernente la programmazione di bilancio - allegato n. 4/1 al Dlgs 118/2011, il quale precisa che «Se tutte le entrate e le spese esigibili fossero effettivamente riscosse e pagate nell'esercizio, le previsioni di cassa del bilancio annuale dovrebbero corrispondere alle previsioni di competenza e non si dovrebbero formare residui attivi e passivi… Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in c/residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili».

Di conseguenza le previsioni di cassa delle entrate vanno circoscritte, limitatamente ai crediti (tanto a residui, quanto a competenza) che si prevede verranno riscossi nell'esercizio di competenza, tenendo conto della media delle riscossioni degli ultimi anni, in modo da rappresentare compiutamente, e con elevata attendibilità, il flusso di entrata presumibile. La previsione di cassa delle entrate che presentano un certo grado d'inesigibilità non dovrà eccedere la media delle riscossioni degli ultimi esercizi, in modo da garantire un perfetto equilibrio tra flussi di entrata e di spesa; considerato che le previsioni di uscita non possono eccedere le previsioni di entrata, fatto salvo il ricorso al fondo di riserva di cassa, ove ne ricorrano i presupposti ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

In tal modo, le previsioni di cassa contenute nella parte "spesa" del bilancio avranno l'effetto di limitare anche la spesa di competenza, costituendo un preciso riferimento autorizzatorio per il responsabile del procedimento allorché adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa. L'articolo 183, comma 8, del Tuel, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, prevede l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (pareggio di bilancio). Si tratta di una circostanza da attestare nel corpo della determina di spesa.

Ai fini della corretta determinazione del fondo di cassa andrà operata la distinzione tra entrate libere ed entrate vincolate, sia di parte corrente che di parte capitale. Tale ripartizione è operata all'inizio dell'esercizio con la determinazione del responsabile del servizio finanziario, da comunicarsi formalmente al tesoriere, che definisce l'importo della cassa vincolata al primo gennaio di ciascun anno in ossequio dell'obbligo contenuto al punto 10.6 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011.

I controlli dell'organo di revisione, oltre alla verifica sugli effettivi equilibri di cassa, sia nella fase previsionale che in corso di gestione, devono estendersi ai rapporti tra ente e tesoriere, da svolgersi in coerenza con l'articolo 195 del Tuel che disciplina le modalità di utilizzo, in termini di cassa, dei fondi vincolati.

La dove i bilanci di previsione 2021-2023 siano già stati approvati utilizzando la tecnica previsionale di cassa nella semplice sommatoria dei residui alla competenza, è da ritenersi, data l'attenzione posta dalla Corte dei conti, necessaria una variazione di bilancio al fine di rendere veritiere ed attendibili le previsioni stesse, e conseguentemente la variazione anche degli stanziamenti di Peg.

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