Amministratori

Corte dei conti, risorse del condono edilizio a distribuzione limitata

Ai dipendenti gli introiti derivanti dal 10% dei diritti e oneri per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi

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di Amedeo Di Filippo

Non tutte le risorse provenienti dalla sanatoria di abusi edilizi possono essere destinate a incentivare i dipendenti: lo sono gli introiti derivanti dal 10% dei diritti e oneri per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, non invece quelli del 50% del conguaglio dell'oblazione. Lo afferma la sezione regionale di controllo per la Basilicata della Corte dei conti con la deliberazione n. 69/2021.

Il caso
Un sindaco ha chiesto se i proventi da diritti e oneri da rilascio delle concessioni edilizie destinati a specifici progetti riguardanti la relativa attività di disbrigo delle pratiche di condono edilizio, da svolgersi in orario di lavoro straordinario, sono esclusi dal vincolo di cui all'articolo 23 del Dlgs 75/2017 o se invece concorrono a incrementare il tetto del fondo del salario accessorio, sterilizzato al corrispondente importo dell'anno 2016.
Non potendo remunerare tali prestazioni lavorative a titolo di straordinario, visti i limiti del relativo fondo, il primo cittadino ha ipotizzato il ricorso all'articolo 32, comma 40, del Dl 269/2003, che estende all'istruttoria della domanda di sanatoria i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi e concede ai comuni la possibilità di determinarne un incremento fino al 10%, da utilizzare per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario. Il comma 41 poi devolve al comune il 50% delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria.

I vincoli
I magistrati contabili si soffermano in prima battuta sulla qualificazione da dare alle entrate provenienti dalla gestione dei procedimenti di sanatoria di abusi edilizi, al fine di appurare se debbano essere escluse dal tetto, ricorrendo alla legge 662/1996, che consente ai comuni di utilizzare le somme per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria, anche per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario. Richiamano anch'essi il Dl 269/2003, a cui accostano il Dm 18 febbraio 2005, per arrivare a escludere dai vincoli di spesa il complesso degli oneri gravanti sui soggetti che richiedono di condonare abusi edilizi, fra i quali sono anche ricompresi quelli corrisposti al personale dipendente a seguito di progetti finalizzati allo smaltimento dei procedimenti di sanatoria edilizia.

Le precisazioni
La conclusione netta della Corte è però contornata da alcune "precisazioni". Il Dl 269/2003 contempla due distinte voci di entrata: il comma 40 prevede l'utilizzabilità dell'extragettito per finanziare progetti volti a incentivare il personale dipendente alla definizione delle relative istruttorie, mentre il comma 41, che devolve al comune il 50% delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione e collega le risorse a incentivare la definizione delle domande di sanatoria, pone un vincolo di destinazione ben preciso che non può che essere diverso da quello relativo alle somme oggetto del comma 40 e attenere a un generale efficientamento della struttura amministrativa. Pertanto, solo gli introiti derivanti dal 10% possono essere destinati a incentivare i lavoratori adibiti a progetti finalizzati, non per quelli di cui al 50% del conguaglio dell'oblazione. Solo i primi, dunque, possono costituire parte variabile del trattamento economico accessorio senza soggiacere ai vincoli di cui all'articolo 23, comma 2, del Dlgs 25/2017.
Con due prescrizioni: i progetti finalizzati devono essere oggetto di previa regolamentazione che assegni le somme prevedendone le modalità di controllo dello stato di attuazione; detti progetti, ascrivibili all'area del lavoro straordinario, devono essere eseguiti oltre l'orario di lavoro svolto in presenza, per cui a essi non possono essere adibiti lavoratori che si sono avvalsi del lavoro agile che è strutturato senza alcun riferimento alla prestazione lavorativa oraria.

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