Corte dei conti, serve sempre la delibera per l'aumento delle indennità degli amministratori locali
L'incremento dell'indennità per il sindaco prevista dall'articolo 82, comma 8-bis, del Tuel non è automatico ma impone l'espressione di una scelta decisionale del Comune, con conseguente decorrenza dalla data di esecutività dell'atto deliberativo. Lo afferma la sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti con la deliberazione n. 67/2020.
I quesiti
È stato posto alla sezione un quesito sull'indennità di funzione degli amministratori comunali in base all'articolo 82 del Tuel, il cui comma 8-bis prevede per i sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti l'incremento fino allo 85% di quella spettante ai colleghi dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Tre i problemi posti: se l'applicazione del comma 8-bis può comportare un aumento della spesa per indennità senza una corrispondente riduzione di altre spese; se l'applicazione dell'incremento previsto è automatico o deve essere preceduto da una deliberazione; se nei Comuni con meno di mille abitanti è possibile corrispondere un'indennità anche agli assessori e con quale percentuale.
La misura dell'indennità
Dopo aver rapidamente ricostruito la complessa intelaiatura normativa in materia, che passa per i "tagli" imposti dalle manovre di spending review e trova compendio con l'articolo 57-quater, comma 1, del Dl 124/2019 che ha inserito il comma 8-bis, i magistrati contabili evidenziano che l'incremento disposto da quest'ultimo non opera ex lege ma postula l'espressione di una scelta decisionale rimessa all'ente, con conseguente decorrenza dell'incremento dalla data di esecutività dell'atto. Questo perché la norma non quantifica la misura esatta dell'incremento ma ne fissa un tetto massimo.
Per quanto concerne il coordinamento tra l'applicazione dell'aumento dell'indennità e il principio di invarianza della spesa, la sezione ribadisce l'orientamento secondo cui quest'ultimo riguarda soltanto gli oneri connessi all'espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale, tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri, che vanno determinati secondo il criterio della spesa storica, non invece quelli correlati agli incrementi di spesa legati al numero degli amministratori.
Il principio di proporzionalità
Sull'ultima questione i magistrati contabili ricordano che l'ente locale può determinare l'indennità di funzione degli amministratori nella misura astrattamente prevista dalle norme vigenti in ragione della dimensione demografica. Ma valutano «problematica, in termini generali e astratti» la possibilità di parametrare l'indennità dell'assessore a quella del sindaco incrementata in forza del comma 8-bis.
È certo, affermano, che la norma è formulata con riguardo ai soli sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti, in linea con la ratio di contrastare la carenza di candidature alle elezioni amministrative negli enti di ridotte dimensioni demografiche. Purtuttavia essa deve essere calata nel contesto dell'articolo 82, che propone un irrisolto problema di coordinamento in quanto il comma 8 rinvia la misura delle indennità a un Dm, il n. 119 del 2000 nel caso specifico, il cui articolo 12 prevede che le parametrazioni percentuali si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del sindaco determinati ai sensi del decreto stesso, senza tener conto dell'indennità in concreto fissata, in eventuale aumento o riduzione, tra cui potrebbero rientrare gli aumenti disposti ai sensi del comma 8-bis.
La delibera della Corte dei conti Lombardia n. 67/2020