Personale

Corte conti, nelle Unioni di Comuni turn over al 100% senza i vincoli sulla «sostenibilità finanziaria»

Si continuerà con le regole precedenti per la quantificazione di capacità assunzionali e spese di personale

di Gianluca Bertagna

Gli spazi assunzionali delle unioni di Comuni non si calcolano applicando le regole di sostenibilità finanziaria previste dall'articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019. Il conteggio basato sul rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità si applica pertanto esclusivamente ai Comuni. È questa la tanto attesa conclusione della Corte dei conti, contenuta nella deliberazione n. 4/2021 della Sezione Autonomie. Le Unioni di comuni, quindi, continueranno ad applicare le regole precedenti per quanto riguarda la quantificazione delle capacità assunzionali e delle spese di personale.

L'articolo 33 del decreto crescita e il relativo decreto attuativo del 17 marzo 2020 hanno rivoluzionato il metodo di calcolo degli spazi da destinare a nuove assunzioni esplicitamente per i Comuni. Nonostante il chiaro disposto letterale della norma, la Corte dei conti della Lombardia con la deliberazione n. 109/2020 (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 29 gennaio 2020) aveva ritenuto applicabile anche alle Unioni di comuni il nuovo meccanismo. Con la successiva deliberazione n. 4/2021 (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 29 gennaio) la medesima sezione regionale aveva poi richiesto l'intervento della Sezione Autonomie per chiarire come poter concretamente gestire i calcoli.

I magistrati della sezione centrale, però, chiudono la vicenda enunciando il principio di diritto secondo il quale alle unioni di Comuni continua ad applicarsi l'articolo 1, comma 229 della legge 208/2015, che prevede che tali enti possono reclutare personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al proprio personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente. Di fatto, alle unioni, resta pertanto applicabile la regola del cosiddetto turn over, di impostazione totalmente diversa rispetto ai criteri del Dm 17 marzo 2020.

Se questa è la regola per quanto riguarda le assunzioni, i magistrati ricordano anche quello che è il sistema di controllo del contenimento delle spese di personale. Notoriamente i Comuni devono rispettare l'articolo 1, commi 557 o 562, della legge 296/2006. Come più volte ribadito dalla stessa Corte dei conti la spesa di personale delle unioni deve essere "ribaltata" su quella dei comuni che ne fanno parte al fine della verifica dei limiti complessivi e della razionalizzazione operata attraverso, appunto, la creazione dell'unione stessa. I riferimenti di tale conclusione sono contenuti nelle deliberazioni n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e n. 20/2018/SEZAUT/QMIG.

In sintesi, quindi, l'articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019 non ha nessun impatto né sulle assunzioni né sulle spese di personale delle unioni di comuni. Ne consegue una importante precisazione: poiché tali enti non applicano il Dm 17 marzo 2020 non possono ovviamente neppure applicare il periodo che prevede l'adeguamento del limite del trattamento accessorio in caso di incremento del numero di dipendenti rispetto a quelli in servizio al 31 dicembre 2018.

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