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Cortocircuito negli enti in dissesto: torna a sorpresa il fondo anticipazioni

La conversione del decreto legge Aiuti bis reintroduce l'obbligo cancellato dalla Corte dei Conti. Il meccanismo rischia di schiacciare i com uni che rientrano in bonis

di Carmine Cossiga

Con un colpo di scena, la conversione del decreto Aiuti-bis introduce all'articolo 16 l'obbligo di reiscrivere il Fondo anticipazioni di liquidità (Fal) nel rendiconto 2022, e di utilizzarlo secondo le modalità di contabilizzazione previste dall'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater, del Dl 73/2021, per gli enti in dissesto che lo avevano eliminato. La norma male interpreta un inciso della delibera 8/2022 della Sezione Autonomie secondo cui, nell'ente rientrato in bonis, l'anticipazione di liquidità non restituita va accantonata nel risultato di amministrazione sotto forma di fondo, e va ben oltre il principio di diritto espresso dalla Corte. Se riferito all'intero debito residuo, l'inciso integrerebbe un mero lapsus calami in quanto non potrebbe che riguardare le sole rate scadute e non pagate le quali, rientrato l'ente in bonis, verrebbero assoggettate a prelievo forzato essendo garantite da entrate riscosse tramite F24. In ogni caso, la questione non è connessa al principio enunciato dalla Corte sull'esclusione dell'anticipazione dalla gestione ordinaria (cui invece appartengono i mutui) ed è impensabile che la reiscrizione, peraltro immediata, del Fal negli enti dissestati sia una corretta applicazione della delibera.

Il debito è attratto alla gestione dell'Osl, come sancito dai vertici della magistratura amministrativa (Adunanza plenaria n. 15/2020 e n. 1/2022) e contabile (sezione Autonomie, delibere 21/2020 e 8/22); il Fal si alimenta da un'entrata accertata e riscossa che è insussistente nell'ente dissestato in quanto ha già consumato i suoi effetti prima della dichiarazione di dissesto. Il primo passo dopo il dissesto è l'approvazione di un bilancio stabilmente riequilibrato che è incompatibile con un rendiconto che eredita sul nascere gli orpelli del passato. Ciò fino a quando l'ente non rientrerà in bonis e, nel rivivere la speciale tutela reale del credito, sarà obbligato a ripianare le rate scadute, determinando però un vero sconquasso. Ed è in questa prospettiva temporale che sembra porsi acutamente la Corte, esortando l'ente a eseguire un attento monitoraggio del debito residuo in gestione all'Osl verificando se nel tempo lo ha ridotto o estinto. Diversamente, l'ente dovrà accantonare la provvista e coprire le rate nei bilanci stabilmente riequilibrati futuri, per tutte le annualità ancora dovute.

La Corte non aveva altre soluzioni da suggerire, posto che, senza una norma, ora all'articolo 16, comma 6-quinquies del Dl 115/2022, non era possibile estendere i benefici dell'articolo 52, comma 1-quater, del Dl 73/2021 che consente il ripiano del maggior disavanzo in dieci anni. Anche qui il legislatore sembra aver disatteso i tempi scanditi dalla Corte e invece di consentire l'agevolazione quando l'ente sarà rientrato in bonis e, limitatamente al debito scaduto e non pagato o accantonato, con la tecnica del bastone e della carota, da un lato lo obbliga, con il comma 6-ter, a peggiorare subito il risultato di amministrazione e, dopo averlo castigato, al comma 6-quinquies, gli concede di ripianare il maggior disavanzo derivante dalla reiscrizione del Fal a rendiconto 2022 in dieci anni, dall'esercizio 2023. Né è sostenibile la tesi di autorizzare l'ente al pagamento delle rate in costanza di dissesto demolendo, di fatto, la delibera 8/2022 e tornando al punto di partenza in cui l'ente dissestato si accollerebbe un debito dell'Osl solo per favorire il Mef, per di più violando la par condicio creditorum.