Fisco e contabilità

Covid-19 contributi comunali alle imprese, fiscalmente rilevanti e soggetti a ritenuta d'acconto

Le norme non escludono la tassazione, pertanto, al contributo va operata una ritenuta del quattro per cento

di Federico Gavioli

Ha rilevanza fiscale ed è soggetto a ritenuta d'acconto il contributo una tantum erogato dal Comune alle imprese del territorio che sono state temporaneamente chiuse per l'emergenza Covid-19. L'agenzia delle Entrate, con la risposta n. 494/2020, ha fornito questo importante chiarimento a seguito dell'istanza di interpello di un ente locale.

Il quesito
La giunta comunale del Comune istante, con propria deliberazione, ha approvato delle linee di indirizzo per l'erogazione di contributi economici una tantum a favore di alcune attività di impresa del proprio territorio, soggette a chiusura durante l'emergenza sanitaria determinata dall'epidemia da Covid-19, stabilendo una diversificazione del contributo erogabile sulla base del danno economico subito dalle imprese stesse. L'ente locale ha evidenziato che il contributo, poiché rappresenta un intervento di carattere straordinario e sociale, secondo i fini istituzionali e umanitari cui è preposto, in sede di erogazione è stato assoggettato a ritenuta d'acconto del 4 per cento, ai sensi dell'articolo 28, del Dpr 600/1973.
Il Comune ha quindi chiesto all'agenzia delle Entrate se sia corretto applicare la predetta ritenuta del 4 per cento.

La risposta delle Entrate
I tecnici delle Entrate dopo aver richiamato la normativa di riferimento in materia di ritenuta irpef nonché il contenuto dell'articolo 25, dal titolo «Contributo a fondo perduto», del decreto legge 34/2020, cosiddetto decreto Rilancio, hanno chiarito che il comma 1 di questo articolo, ha previsto che al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva (Dpr 917/1986, Tuir).
Questo contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto degli interessi passivi previsto dal Tuir e non rileva ai fini Irap.
Fatta questa premessa i tecnici delle Entrate hanno osservato che in relazione al contributo (deliberato dal Comune a favore delle imprese in difficoltà economica a seguito della pandemia causata dal Covid-19), non è rinvenibile nell'ordinamento una norma che ne escluda la tassazione e, pertanto, al contributo va applicato il regime fiscale contenuto nell'articolo 28 del Dpr 600/1973 , il quale ha previsto che «Le Regioni, le Provincie, i Comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti a imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali».
In particolare, è rappresentato che il contributo deliberato dal Comune è rivolto principalmente ad imprese a conduzione familiare, la cui mancata attività economica comporta una grave crisi finanziaria e sociale. Di conseguenza questo contributo assume la caratteristica di intervento sociale a sostegno di situazioni di bisogno e non al reddito di impresa. Pertanto, detto contributo si sostanzia in un sostegno economico straordinario alle imprese.
L'agenzia delle Entrate, di conseguenza, in assenza di disposizioni che riconoscono un regime fiscale di favore a queste erogazioni, ha ritenuto che il contributo in esame assuma rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e sia da assoggettare, al momento dell'erogazione, alla ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 4 per cento secondo quanto previsto dal articolo 28, del Dpr 600/1973, come, tra l'altro, concludono i tecnici delle Entrate, correttamente riportato anche nella citata delibera comunale.

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