Personale

Dalla Funzione pubblica via libera alla progressione verticale con un solo candidato

I tecnici di Palazzo Vidoni hanno tracciato il perimetro di azione della norma e le finalità

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

L'ente può stabilire quali criteri di valutazione posti alla base della procedura comparativa per l'accesso alla categoria superiore, il possesso di titoli ulteriori rispetto a quelli di accesso previsti in generale dalla contrattazione collettiva purché individuati nell'ambito di un impianto logico-sistematico. È possibile dare applicazione all'istituto anche nell'ipotesi in cui ci sia, a causa delle ridotte dimensioni dell'ente, un solo candidato nelle procedure in esame.

Sono queste le precisazioni fornite dal dicastero guidato dall'onorevole Renato Brunetta con il parere DFP n. 66005/2021, pubblicato in questi giorni nella sezione «Pareri e circolari» del sito istituzionale, sulla corretta applicazione delle novità introdotte dal decreto legge 80/2021 e dalla legge di conversione 113/2021 in materia di progressione verticali.

I tecnici di Palazzo Vidoni, prima di affrontare le problematiche poste da un ente locale, tracciano il perimetro di azione della norma e le finalità che con essa il legislatore ha voluto perseguire.

Nel quadro degli interventi in materia di pubblico impiego definiti dal decreto legge 80/2021, la norma in esame (articolo 52, comma 1-bis) concorre con le altre misure ivi previste ad assicurare il rafforzamento della capacità funzionale delle pubbliche amministrazioni, non solo per l'attuazione del PNRR, ma in termini complessivi di sistema. In questo contesto, la previsione normativa è volta a delineare una disciplina idonea a valorizzare le professionalità interne alla pubblica amministrazione, senza rinunciare al rigore che necessariamente deve connotare uno sviluppo di carriera.

L'intento del legislatore è quello di valorizzare gli elementi maggiormente qualificanti, che connotano l'excursus professionale, formativo e comportamentale del dipendente, al fine di rendere esplicito che il ricorso alla procedura comparativa in luogo di quella concorsuale è idoneo e parimenti efficace ad assicurare che la progressione di area e/o categoria o qualifica avvenga a beneficio dei più capaci e meritevoli.

Dal quadro sopra delineato ne discende che, in sede applicativa, l'ente potrà programmare il ricorso alla procedura comparativa per la copertura di più elevati fabbisogni professionali, adattandola alle proprie esigenze, ossia declinando, in autonomia, con propri atti, i titoli e le competenze professionali (a titolo esemplificativo il possesso di abilitazioni professionali non richieste ai fini dell'accesso) nonché i titoli di studio ulteriori rispetto a quelli validi per l'accesso all'area dall'esterno (lauree, master, specializzazioni, dottorati di ricerca, corsi con esame finale), ritenuti maggiormente utili - per l'attinenza con le posizioni da coprire previste dall'ordinamento professionale vigente al proprio interno, sulla base del contratto collettivo e con le attività istituzionali affidate – ai fini del superamento della procedura comparativa e funzionali al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione, assegnando – ove possibile - anche il relativo punteggio.

Qualora vi sia un unico candidato nelle procedure in esame a causa delle ridotte dimensioni dell'ente, i tecnici della Funzione pubblica, ritengono che si possa comunque giungere alla valorizzazione del personale interno.

È dunque la puntuale declinazione a monte dei criteri di valutazione di titoli di studio e di servizio in relazione alle proprie esigenze organizzative e ai propri fabbisogni professionali che garantirà, in sede applicativa, l'effettività del processo selettivo anche nei casi di potenziale unico candidato.

Del resto, si sottolinea nel parere, una diversa conclusione perseguita in via interpretativa, in assenza di espresse previsioni normative volte ad escludere, per tale ipotesi, lo svolgimento di procedure comparative, prefigurando strumenti compensativi, determinerebbe un effetto contrario allo spirito della norma e ingiustificatamente discriminatorio.

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