Fisco e contabilità

Dagli investimenti ai mutui, tutte le chance di utilizzo dei ricavi da alienazioni

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di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

I proventi da alienazioni patrimoniali degli enti locali alimentano le quote vincolate e destinate del risultato di amministrazione. Secondo quanto disposto dall'articolo 187, primo comma, del Tuel, i fondi destinati agli investimenti sono infatti costituiti dalle economie di entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione, e sono utilizzabili, con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. La destinazione principale di questi proventi è dunque la spesa di investimento, come peraltro sancito dall'articolo 199 del Tuel che indica tra le fonti di finanziamento specifiche le entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, le riscossioni di crediti, i proventi da concessioni edilizie e le relative sanzioni.
Ai fini del mantenimento o del ripristino dell'equilibrio finanziario di parte capitale del bilancio possono poi essere utilizzati per l'anno in corso e per i due successivi tutti i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili (articolo 193 del Tuel).

Destinazione vincolata
Il Dl 78/2015, modificando l'articolo 56-bis del Dl 69/2013, indica però anche una finalizzazione vincolata dei proventi in questione (deliberazione n. 32/18 della Corte dei conti Marche sul Quotidiano degli enti locali e della Pa del 1° agosto 2018), disponendo che la percentuale del 10% sia utilizzata per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti degli enti locali. Il vincolo sale al 25% in caso di beni derivanti dal federalismo demaniale, ma occorre destinare le risorse al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. L'articolo 9, comma 5, del Dlgs 85/2010 stabilisce infatti che i proventi netti derivanti, a ciascuna Regione ed ente locale, dall'eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito, noncé quelle derivanti dalla eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti, siano acquisite dall'ente territoriale per un ammontare pari al settantacinque per cento delle stesse. La quota è destinata prioritariamente alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza di questo o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.

Equilibrio di parte corrente
Dal 2018 inoltre i proventi da alienazioni patrimoniali concorrono al raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente. L' articolo 1, comma 866, della legge 205/2017 stabilisce infatti la possibilità per gli enti locali di utilizzare tali risorse, anche se derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Questa possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2 e che non abbiano registrato, in sede di bilancio di previsione, incrementi di spesa corrente ricorrente. Occorre infine che gli enti siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'articolo 11-bis, comma 4 del Dl 135/2018 ha portato la possibilità a regime e non più limitata al periodo 2018-20.
I giudici contabili hanno chiarito che i proventi derivanti da alienazioni realizzati negli anni antecedenti all'emanazione della legge 205/2017 non possono essere utilizzati a copertura delle quote capitali dei mutui e prestiti (parere n. 23/19 della Corte dei conti per il Piemonte sul Quotidiano degli enti locali e della Pa del 1° aprile).
Resta inoltre inteso l'utilizzo dei proventi in questione al fine di dare copertura alla spesa nelle procedure di riequilibrio finanziario e di dissesto. Fra gli utilizzi straordinari si ricorda poi quello nell'ambito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui operate dagli enti al momento del passaggio alla contabilità armonizzata.

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