Dal 15 ottobre in cantiere solo con Green Pass: cosa fare in 8 tappe
Dalla comunicazione alle sanzioni alle regole sui controlli (che potrebbero cambiare prima del 15 ottobre)
Green pass, si parte. Dal 15 ottobre, in aggiunta alle già attivate procedure di distanziamento e prevenzione per evitare il contagio, si aggiungono i controlli per l'accesso consentito esclusivamente a chi dimostri di aver fatto un tampone negativo o un vaccino contro il Covid. Misure, aggiuntive appunto, perché nulla cambia - sotto il profilo della prevenzione e della sicurezza - nelle ordinarie attività e lavorazioni in cantiere. Restano cioè in vigore gli obblighi relativi a mascherine e distanziamento. Sulle nuove regole già prima del 15 ottobre potrebbe esserci qualche novità dell'ultim'ora, con ulteriori precisazioni sui controlli nelle aziende private. Già la mattina di questo mercoledì 13 sono in programma incontri tecnici al ministero del Lavoro con sindacati e associazioni datoriali, anche in risposta ad allarmi provenienti da alcuni settori dell'industria. Ma ecco, ad oggi, le tappe del percorso di verifica, per punti, la cui applicazione comincia in tutti i cantieri e nelle sedi aziendali il prossimo 15 ottobre per restare in vigore fino al 31 dicembre.
1) - La comunicazione all'azienda
L'esordio del Green pass, comincia con una novità rilevante, chiesta e ottenuta in particolare dall'Ance, al fine di poter meglio programmare l'attività di cantiere. Si tratta della possibilità per l'impresa di sapere in anticipo al lavoratore se è in possesso o meno del certificato. La modalità prevede che l'impresa comunichi al lavoratore di dichiarare entro una certa data il mancato possesso del green pass. Con il tacito superamento del termine il lavoratore comunica di essere in possesso del green pass. L'associazione dei costruttori oltre all'utile materiale esplicativo sulle nuove regole ha diffuso al sistema associativo anche dei modelli precompilati da utilizzare e con gli spazi in bianco per indicare la scadenza per la comunicazione.
2) Accesso al cantiere o alla sede aziendale
Insieme alla misurazione della temperatura, dal 15 ottobre viene richiesto il green pass a tutte le persone che operano all'interno del perimetro del luogo di lavoro. La regola vale ovviamente per tutti i dipendenti ma anche per tutti i collaboratori esterni, subappaltatori, fornitori, personale addetto alla formazione, professionisti. L'unica eccezione è costituita da persone esenti dalla campagna vaccinale, riconosciute tali dal sistema sanitario. Al momento, fino al 30 novembre è possibile rilasciare attestati di esenzione; fino alla stessa data sono valide le attestazioni rilasciate in precedenza.
3) Volatilità delle informazioni e presupposti del certificato
Il controllo deve limitarsi alla sola raccolta delle informazioni sensibili che riguardano temperatura corporea e possesso della certificazione, con l'eventuale richiesta di documento di identità per un riscontro. I controllori incaricati dal datore di lavoro non possono copiare, annotare o conservare copia delle informazioni cui hanno accesso. E soprattutto non è consentito richiedere o accedere alle informazioni sul motivo del rilascio del green pass, se cioè è dovuto a guarigione, tampone negativo o vaccino.
4) Il controllo/dove
La sede naturale per poter controllare il possesso del green pass resta il punto di accesso al cantiere (o della sede aziendale), dove contesutalmente viene anche misurata la temperatura. Ma sul luogo del "check point" l'azienda non è vincolata. Nei soli casi di impossibilità di verificare quotidianamente il possesso del green pass, l'impresa può optare per un controllo a campione, cosa che impone però l'individuazione puntuale del campione prescelto (es. numero dei lavoratori e periodicità). Nei controlli a campione l'impresa deve applicare i modelli organizzativi previsti dal Dl 127/2021; in tal caso non incorre in sanzioni nel caso fossero trovati lavoratori senza green pass nell'area di lavoro nel corso di controlli delle autorità.
5) Il controllo/chi
Molto più stringente, invece, l'indicazione, da parte del datore di lavoro, del personale incaricato dei controlli. Per ciascun luogo di lavoro - cantiere, sede aziendale o anche mezzo aziendale - il personale incaricato dell'accertamento deve essere indicato formalmente con una lettera di incarico. Anche in questo caso, l'Ance ha predisposto un apposito modello da utilizzare.
6) Il controllo/come
La modalità del controllo è la parte più semplice. Gli addetti potranno utilizzare la modalità digitale della lettura del Qr Code utilizzando esclusivamente l'app nazionale "Verifica C-19". E se il dipendente - o collaboratore esterno o subappaltatore - rifiuta il controllo? In caso di opposizione e rifiuto di esibire il Green pass e/o documento di identità o anche in caso di sospetta falsità, l'Ance suggerisce di «contattare» le figure aziendali del titolare, del responsabile del personale o del capo cantiere.
7) Esito del controllo
All'avvenuta verifica, il lavoratore firma un modulo con la data e l'ora del controllo e, se è in regola, resta o accede all'area di lavoro. Chi viene trovato sprovvisto di green pass e/o ha una temperatura pari o superiore a 37,5 gradi sottoscrive (insieme al controllore) una dichiarazione in cui afferma di essere stato sottoposto ai controlli con esito negativo. Ovviamente, in questo caso l'accesso al cantiere o alla sede di lavoro è interdetto.
8) Sospensione del lavoro
L'azienda può sospendere, senza stipendio, il lavoratore senza green pass, la cui situazione è equiparata all'assenza ingiustificata. Le sole aziende con meno di 15 dipendenti possono inoltre assumere un'altra persona in sostituzione, per 10 giorni, rinnovabili una sola volta. La sospensione e contestuale sostituzione del lavoratore può avvenire dopo il quinto giorno di assenza (cioè di non possesso di green pass), un lasso di tempo che, in sostanza, consente al lavoratore, se vuole, di acquisire i presupposti per il rilascio della certificazione. Nel caso della comunicazione del mancato possesso del green pass all'azienda (vedi punto 1), resta il dubbio si quando si debbano cominciare a conteggiare i giorni di assenza: se dal giorno di arrivo della comunicazione all'azienda o dalla scadenza indicata dall'impresa (nel caso in cui i due termini non coincidano). In ogni caso, non sono previste conseguenze disciplinari ed è si mantiene il posto di lavoro. Tuttavia, va ricordato che insieme allo stipendio il lavoratore perde anche la maturazione del Tfr.
8) Sanzioni, per lavoratore e azienda
Sia per l'azienda - nella persona del titolare - sia per il lavoratore sono previste sanzioni in caso di controlli da parte delle autorità. Il mancato adempimento o la mancata attuazione delle misure organizzative prevede una sanzione amministrativa da 400 a mille euro. Se la violazione viene ripetuta la sanzione è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. In caso di controlli a campione, l'impresa evita la sanzione se dimostra di applicare i modelli organizzativi (punto 4). Per il lavoratore le sanzioni sono più pesanti: la sanzione amministrativa varia da 600 a 1.500 euro e, come per l'impresa, può raddoppiare - con sanzione accessoria massima - in caso di reiterata violazione. In più per il lavoratore si applicano sanzioni disciplinari previsti dal contratto di lavoro.
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