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Dall'Arera i chiarimenti operativi sul Pef 2022-2025

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di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Con la determinazione n. 2 del 4 novembre 2021 sono giunti dall'Arera nuovi chiarimenti sull'applicazione del nuovo metodo tariffario (Mtr-2), riferito al periodo 2022-2025. Chiarimenti che per molti aspetti ricalcano quelli degli scorsi anni.

In primo luogo, l'Autorità ha sottolineato la necessità che nella relazione che accompagna il piano economico finanziario siano dettagliatamente illustrate eventuali specificità che caratterizzano la quantificazione del totale del costo e delle entrate tariffarie.

Il secondo aspetto che viene chiarito riguarda la valorizzazione dei costi e dei ricavi nel caso di infrastrutture condivise da più ambiti, oppure utilizzate anche per attività estranee alla gestione dei rifiuti urbani (per esempio per il trattamento dei rifiuti speciali). In questo caso, la corretta determinazione dei costi o dei ricavi da imputare al singolo ambito tariffario ovvero al servizio rifiuti urbani, deve essere effettuata, alternativamente, ricorrendo a una contabilità separata ovvero, in mancanza, sulla base di appositi driver. Quest'ultimi sono rimessi alla determinazione dei gestori sulla base di criteri di ragionevolezza e verificabilità. Ciò vuol dire che deve essere consentito all'Egato o all'Arera di verificare la quantificazione dei costi o dei ricavi.

Nel caso di gestori che si occupano di più ambiti tariffari, la valorizzazione del limite di crescita tariffario deve avvenire separatamente per ciascuno di essi.

La determinazione ha confermato inoltre le regole già vigenti con riferimento alle entrate diverse dalla Tari/tariffa che sono destinate a finanziare le entrate massime tariffarie del Pef. Si tratta del contributo per le scuole statali erogato dal Miur, contributo che come noto sostituisce, a mente dell'articolo 33-bis del Dl 244/2007, il prelievo Tari-Tariffa relativo alle sole scuole statali, rappresentando un somma forfettaria omnicomprensiva (quindi anche del Tefa); dei proventi dal recupero dell'evasione Tari, effettivamente conseguiti (si utilizza la stessa dicitura già vigente in passato, la quale fa ritenere che si debba considerare la previsione dell'effettivo incasso derivante dal recupero dell'evasione Tari e non l'evasione accertata tout cour); dalle entrate derivanti da procedure sanzionatorie (si ritiene quelle relative alle sanzioni comminate per violazioni nel servizio di raccolta, ovvero, si potrebbe ritenere, anche le sanzioni tributarie Tari); le ulteriori partite approvate dall'Egato (si pensi ai contributi finalizzati ovvero a contributi perequativi).

Si affronta poi la problematica degli avvicendamenti gestionali. La regola principale resta sempre quella di procurarsi comunque i costi consuntivi dell'anno a-2. Laddove ciò non sia possibile, perché ad esempio i dati del vecchio gestore non vengono forniti o non sono più reperibili, si deve ricorre ad un criterio di stima.

In particolare, qualora il gestore del servizio (o uno di essi) sia cambiato nell'anno 2020 ovvero nel 2021, al fine di definire i costi del Pef 2022-2025, occorre considerare i costi della frazione d'anno in cui ha operato il nuovo gestore, opportunamente riparametrati sull'intero anno. Ciò significa che, considerando che i costi dell'anno 2022 sono determinati a partire da quelli consuntivi 2020, se il gestore è cambiato ad esempio da maggio 2020, si dovranno utilizzare i costi contabilizzati nel periodo maggio-dicembre 2020, da proiettare sull'intero anno. Se invece il mutamento gestionale è avvenuto nel 2021, secondo l'interpretazione fornita da Ifel in occasione del Mtr-1, per definire i costi del Pef 2022, occorrerebbe considerare i costi del nuovo gestore 2021, proiettati sull'intero anno. Le componenti a conguaglio devono essere determinate sulla base del periodo di effettiva operatività del gestore.

Se invece l'avvicendamento avviene con decorrenza nell'anno di riferimento del Pef, occorre determinare i costi sulla base delle migliori stime possibili, in mancanza di dati parziali.

Per la determinazione della componente Ar, i ricavi derivanti da incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili sono valorizzati in continuità con quanto disposto dagli enti territorialmente competenti. Esattamente come accadeva nel precedente Mtr.

Anche in relazione alla componente relativa ai crediti inesigibili, si conferma l'interpretazione fornita nel Mtr-1, in base alla quale la determinazione della componente Ccd, vale a dire la quantificazione dei crediti che devono essere dichiarati inesigibili, deve avvenire secondo le regole proprie del regime tariffario applicato nell'anno di riferimento, a prescindere dal regime tariffario pregresso a cui si riferiscono i crediti. Tenuto conto che le regole per la definizione di inesigibilità dei crediti sono differenti a seconda che si tratti di entrate tributarie o di entrate tariffarie, la previsione della determinazione n. 2/2021 vuol significare che, nel caso di un ente che nel 2022 applica il regime tariffario in luogo del previgente regime tributario, eventuali crediti Tari pregressi devono essere dichiarati inesigibili secondo le regole vigenti per il regime non tributario. Si ricorda che la principale differenza tra la definizione delle inesigibilità in regime tributario e in regime non tributario consiste nel fatto che nel regime Tari si considerano inesigibili, oltre ai crediti per i quali sono state infruttuosamente tentate tutte le possibili azioni di recupero ed a quelli nei confronti delle procedure concorsuali, anche i crediti di modesta entità, una volta trascorsi 6 mesi dalla notifica del titolo esecutivo (secondo le regole delle linee guida Tares ministeriali 2013). Circostanza non prevista invece nel caso delle entrate tariffarie.

In relazione all'accantonamento al fondo svalutazione crediti, si conferma che il fondo crediti di dubbia esigibilità a cui fare riferimento per determinare il limite massimo dell'80 per cento (in regime di Tari) è quello delle scritture contabili del secondo esercizio precedente (consuntivo 2020 per l'anno 2022).

La quantificazione della componente Co deve tenere conto degli oneri di funzionamento dell'Arera (il contributo che deve essere annualmente versato all'Autorità ai sensi della legge 205/2017 – scaduto lo scorso 2 novembre per l'anno 2021). In particolare, per l'anno 2022 va considerato il costo di funzionamento sostenuto nel 2020, contabilizzato nel medesimo anno, mentre vanno detratti dai costi 2020 i contributi degli anni 2018 e 2019 in relazione ai quali, pur se pagati nell'anno 2019, ne è stato consentito l'inserimento nel Pef 2020 (almeno per il 2018).

La determinazione, dopo aver fornito alcuni chiarimenti nel caso del leasing, pone rimedio a una piccola svista contenuta nella deliberazione n. 459 del 26 ottobre 2021. Quest'ultima ha stabilito alcuni parametri necessari per la definizione del Mtr-2, fissando il tasso di inflazione programmato al 1,7 per cento e ha definito il vettore dei deflattori degli investimenti fissi lordi. Nella tabella per mero errore mancava il deflattore nel 2002, valore introdotto dalla determinazione n. 2/2021 (valore 1,319). Per completezza la deliberazione n. 459/2021 ha anche fissato al 6,3% il tasso di remunerazione del capitale investito e altri parametri inerenti.

La determinazione n. 2/2021 ha inoltre approvato lo schema di piano economico finanziario quadriennale (in formato .xls editabile), lo schema tipo della relazione di accompagnamento e quello della dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico.

L'Egato dovrà quindi trasmettere il piano economico finanziario, la relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità all'Arera tramite la procedura resa disponibile tramite extranet. L'invio dovrà comprendere anche la delibera dell'Egato di approvazione del Pef e il corrispettivo per l'utenza finale. Il tutto entro 30 giorni dall'adozione delle determinazioni ovvero dal termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione.

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