Danno erariale, l'accordo transattivo nel giudizio penale non preclude quello contabile
Le procure erariali sono le sole titolari dell'azione giudiziaria per responsabilità amministrativo-contabile
L'eventuale accordo transattivo raggiunto dall'amministrazione con un proprio dipendente colpevole di danno erariale, in virtù del quale quest'ultimo le corrisponde una certa somma a tacitazione di qualsiasi altra pretesa risarcitoria, non preclude in relazione agli stessi fatti pregiudizievoli l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile per un importo superiore a quello già ristorato. È quanto rimarcato nella sentenza n. 263/2020 della Corte dei conti Toscana.
Il caso
Un geometra è stato condannato in via definitiva in sede penale per il delitto di cui all'articolo 319-quater del codice penale, perché abusando dei propri poteri induceva o tentava di indurre vari privati professionisti a corrispondergli «tangenti» in denaro per sbloccare alcune pratiche edilizie da loro presentate. La municipalità gigliata, oltre a licenziarlo in tronco, inizialmente si è costituita anche parte civile nel processo penale al fine di ottenere la rifusione del danno all'immagine provocato all'ente locale dalla condotta illecita del dipendente infedele, salvo poi rinunciare alla coltivazione del contenzioso a fronte della definizione in via bonaria della vicenda risarcitoria mediante corresponsione da parte dell'interessato dell'importo di 4mila euro, ritenuto omnicomprensivo di qualsiasi voce connessa alle fattispecie oggetto di imputazione.
Ciononostante la competente Procura contabile ha citato in giudizio il responsabile perché risarcisse l'amministrazione comunale, al tempo sua datrice di lavoro, la stessa posta di danno reputazionale, stimato dal Pm erariale però in una cifra superiore a (10mila euro) rispetto a quella pattuita in esito alla fase transattiva.
Il verdetto
Le richieste del Pm contabile sono state ritenute in linea di principio fondate dal collegio erariale toscano, che ha tuttavia scomputato dall'ammontare risarcitorio ritenuto equo (8mila euro), la somma (4mila euro) già versata al Comune in forza della menzionata intesa convenuta tra le parti.
Invero, giova in proposito evidenziare come il contenuto di una transazione non fa stato nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, spettando al giudice contabile, a prescindere dagli accordi intervenuti, una autonoma valutazione attinente non solo all'an debeatur, ma anche al quantum da porre a carico del dipendente che ha generato il danno. Analogamente, se è vero che la Pa è titolare del diritto sostanziale, è altresì vero che le Procure erariali sono titolari, in via esclusiva, dell'azione giudiziaria per responsabilità amministrativo-contabile, che è e rimane indipendente rispetto alle eventuali iniziative che la medesima Pa ha ritenuto di intraprendere direttamente a tutela dei propri diritti, ponendosi in questo caso solo il problema di proponibilità dell'azione pubblica laddove la pretesa risarcitoria azionata dal Requirente contabile sia stata già «integralmente» ristorata a seguito di dette iniziative.
L'azione del Pm contabile è infatti contraddistinta, per sua natura (essendo posta a tutela dell'interesse generale alla corretta gestione dei mezzi economici pubblici), dai caratteri della necessarietà e della indisponibilità e, di conseguenza, non tollera preclusioni e inibizioni dall'espletamento di attività della pubblica amministrazione volte al recupero dello stesso credito, a meno che, per questa via, questo non risulti completamente soddisfatto, solo in questo caso viene meno l'elemento oggettivo della responsabilità amministrativo-contabile.