Personale

Danno erariale, la contestazione deve rispettare i principi di conoscibilità e prevedibilità

L'applicazione dell'articolo 7 della Cedu riguardante l'ambito penale abbraccia anche la responsabilità amministrativo-contabile

di Domenico Irollo

I principi di conoscibilità e prevedibilità del precetto sanzionatorio elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) in ambito penale sono applicabili anche nel contesto della responsabilità amministrativo-contabile. A sostenerlo è la Corte dei conti Puglia con la sentenza n. 86/2021.

La vicenda
Al sindaco di un Comune pugliese è stato contestato di aver affidato nel 2004 due incarichi di patrocinio legale, per conto e con oneri a carico della municipalità. Secondo il Pm contabile questi incarichi sarebbero stati difatti conferiti in violazione di legge, in quanto l'Ente locale aveva un proprio ufficio legale, dotato delle professionalità idonee per assumere autonomamente la difesa del Comune.

Il verdetto
Il collegio giudicante ha tuttavia respinto le prospettazioni del requirente, accogliendo invece le obiezioni del primo cittadino. Nello specifico, è stato rilevato come all'epoca dei fatti il quadro giurisprudenziale era consolidato nel senso che ai singoli mandati attribuiti dalla Pa ad avvocati del libero foro non fosse applicabile la normativa dell'articolo 7 del Dlgs 165/2001, la quale ha subordinato in generale l'affidamento di incarichi a professionisti esterni alla ricorrenza di specifiche situazioni, ed in primo luogo all'inadeguatezza della struttura interna dell'ente a svolgere l'incombenza che si intende esternalizzare. L'estensione di quest'ultima regola anche agli incarichi legali defensionali di cui si discute si deve invece a un mutamento di orientamento pretorio sopravvenuto rispetto alla vicenda oggetto di giudizio.
Questa circostanza è stata ritenuta sufficiente a esonerare l'interessato da responsabilità per danno erariale in virtù dei sopra richiamati principi sviluppati dalla Corte di Strasburgo sulla scorta dell'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che, sebbene dettato con riguardo alla sfera penale, ad avviso del Corte dei conti pugliese, abbraccia anche la responsabilità amministrativa condividendone il carattere sanzionatorio di una condotta antigiuridica: principi in forza dei quali l'individuo ha diritto a essere tutelato contro un esercizio del potere punitivo che non sia per lui «prevedibile» e «calcolabile», come si verifica appunto nell'ipotesi di sopraggiunte modifiche peggiorative della giurisprudenza di riferimento.
Invero, le nozioni chiave di accessibilità (conoscibilità) del precetto e prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie, come declinate dalla Cedu, dipendono infatti non solo dalla maggiore o minore chiarezza che connota la formulazione del precetto stesso (law in the books), ma soprattutto da come la disposizione «vive» e viene applicata nella prassi (law in action), per cui l'interpretazione dei giudici (diritto vivente) è in grado di determinare in capo all'individuo un legittimo affidamento che l'ordinamento ha poi il dovere di proteggere, anche sul piano della responsabilità da pregiudizio erariale.

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