Fisco e contabilità

Danno erariale al dirigente che non rispetta i principi di elementare ragionevolezza e programmazione delle scelte gestionali

Questa l'intepretazione fornita dalla sezione giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei conti

di Corrado Mancini

Il mancato rispetto dei principi di elementare ragionevolezza, di doverosa programmazione delle macroscelte gestionali e logistiche, di buon andamento della Pa, di correttezza e rapidità dell'azione pubblica da parte dei dirigenti apicali, può essere fonte di responsabilità erariale. Lo si desume dalla lettura della sentenza n. 283/2021 della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia. Per i magistrati contabili non necessariamente una violazione procedurale, nella specie l'alienazione privatistica di un immobile in luogo di una gara pubblica, si traduce in un danno erariale, dovendosi dimostrare, con argomenti logici e comparazioni con analoghe cessioni in aree e per immobili similari e nel medesimo arco temporale, che una compravendita fondata su prezzi di mercato stimati da istituti immobiliari specializzati sia più diseconomica di una aggiudicazione all'esito di gara. Comunque, nel caso in questione, la compravendita civilistica non era vitata in quanto la strada privatistica poteva essere normativamente percorribile perchè le cosiddette vendite straordinarie sono consentite e disciplinate dall'articolo 11-quinquies del Dl 203/2005, il quale abilita l'agenzia del Demanio, di concerto con le amministrazioni (articolo 1, comma 2 del Dlgs 165/2001) titolari dei beni, a procedere alla vendita di beni immobili a uso non prevalentemente abitativo, appartenenti al patrimonio dello Stato e delle Regioni previa autorizzazione del ministero dell'Economia e delle Finanze e secondo le modalità stabilite dall'articolo 7 del Dl 282/2002. Si tratta, dunque, di scelta di merito (compravendita in luogo di gara) ragionevole, sindacabile dalla Corte dei conti solo ove il prezzo di vendita risulti palesemente incongruo.

Piuttosto il punto centrale della vicenda sta, per la Corte, nel mancato rispetto dei principi di elementare ragionevolezza, di doverosa programmazione delle macroscelte gestionali e logistiche, di buon andamento della Pa, di correttezza e rapidità dell'azione pubblica da parte dei dirigenti apicali coinvolti nella alienazione, nel caso di specie della sede, reclutati e ben retribuiti per pluriennali comprovate e rilevanti capacità manageriali, i quali avrebbero dovuto indurre il direttore generale ad addivenire alla vendita della sede solo dopo aver acclarato, con rigorosa meticolosità, analisi del territorio e dovuti studi preliminari, la sede certa di destinazione, presso la quale erano sicuramente da espletare lavori di adattamento, ma certamente non di durata pari ad oltre anni 5, tempo eccessivo persino per edificare ex novo una nuova sede espropriando terreni privati e, a maggior ragione per riadattare un edificio preesistente.

La scelta che la Corte ha reputato irragionevole e foriera di danno erariale non è dunque né l'avvenuta alienazione privatistica (ben possibile ex lege) in luogo di gara pubblica, né il pagamento di un prezzo di vendita asseritamente sottostimato (ma di cui non c'è prova negli atti, dove invece c'è evidenza della congruità dello stesso), né il pagamento di canoni locativi in luogo di comodato, ma va individuata nella irragionevole protrazione della locazione onerosa per oltre 5 anni, in spregio di principi di ragionevole e lucida programmazione gestionale di un mutamento di sede e di conseguente oculata spesa di denari pubblici.

La vicenda dimostra, prima, dopo e soprattutto al momento del rogito notarile di vendita e contestuale locazione del medesimo immobile, una evidente incapacità dei soggetti coinvolti nell'avere una doverosa visione lucida e sistematica del da farsi, frutto di approssimazione manageriale, di carenze istruttorie, di cattivo coordinamento con organi amministrativi, tecnici e politici e, invece, avrebbero dovevano indurre i vertici dell'amministrazione a una iniziale corretta e ponderata scelta accompagnandola con ausili sul piano tecnico, legale e amministrativo.

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