Danno erariale, nel giudizio di responsabilità lo statuto della fondazione decide sulla competenza del giudice
La posizione della Corte dei conti scardina alcune certezze sulle procedure da applicare
Con la sentenza n. 31 del 16 febbraio 2022, la Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte della Corte dei conti, traccia una nuova rotta per stabilire la competenza del giudice in relazione all'azione di responsabilità per danno erariale nei confronti di una fondazione (di partecipazione), ancorché destinataria di contributi pubblici e con attività di pubblico interesse come quella in materia culturale.
La vicenda trae origine dall'azione di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti del Presidente, dei consiglieri di amministrazione e dei revisori della fondazione per il libro, la musica, la cultura promossa dalla Procura regionale per lo sviamento di risorse pubbliche che aveva determinato una grave situazione finanziaria della fondazione imputabile agli squilibri tra costi e ricavi nonché alla mancata previsione di controlli da parte degli enti pubblici finanziatori. La contestazione riguarda, in particolare, un cospicuo ammontare di spese che sarebbero state disposte dal Presidente della fondazione per finalità extraistituzionali (viaggi, alberghi, ristoranti, omaggi, noleggio di auto, affitto di box e altre) ed è formulata a carico del medesimo in via diretta e, per omesso controllo, dei componenti dell'organo di revisione e del cda.
In merito ai fatti contesi, la sentenza premette che per effetto del costante orientamento della Corte di cassazione (per tutte, SU n. 20075/2013), esula dall'ambito della giurisdizione contabile la responsabilità degli amministratori delle società pubbliche (e, a fortiori, delle società private) quando il pregiudizio è risentito dal patrimonio di queste e spetta conseguentemente al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti, non essendo in tal caso configurabile, avuto riguardo all'autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti. Fanno eccezione le situazioni in house, dove la distinzione tra soggetto pubblico partecipante e partecipata non si ponga più in termini di alterità soggettiva.
Con la sentenza in commento viene stabilito che per la soluzione della questione diretta ad accertare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, eccepito dalla controparte, occorre verificare in concreto le disposizioni statutarie applicabili nella fattispecie dedotta in giudizio, non essendo sufficiente il richiamo a principi o alle norme generali ovvero ad altri casi affrontati dalla giurisprudenza. Si tratta di una posizione che scardina alcune certezze sulle procedure da applicare fino a oggi basate sul presupposto che la fondazione non possa considerarsi, né nella forma, né nella sostanza, equivalente a una società in house. La conseguenza, dunque, è che nella proposizione dell'azione di responsabilità deve essere valutato con attenzione il richiamo sia all'articolo 12 del Dlgs 175/2016 (in materia di responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate) e sia alla copiosa giurisprudenza di legittimità che attribuisce al giudice ordinario le azioni di responsabilità contro gli amministratori (articoli 2392 e seguenti del codice civile) per danni da questi arrecati alla società o ai creditori quando la società non sia configurabile come in house ovvero come longa manus della Pa.
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di Marco Castellani (*) - Rubrica a cura di Ancrel