Personale

Danno erariale al segretario comunale che non ha riscontrato l'istanza di accesso

Questa figura non è esente da responsabilità proprio per il suo peculiare ruolo di vertice

di Ulderico Izzo

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con la sentenza n. 135/2023, ha condannato, sancendo la relativa responsabilità amministrativa, un segretario comunale per un danno erariale conseguente all'esborso patito dall'ente per effetto di una pronuncia del giudice amministrativo con cui, nel dichiarare l'illegittimità del diniego a un'istanza di accesso, condannava l'amministrazione alla rifusione delle spese di lite.

La sezione giurisdizionale ha ravvisato una condotta gravemente colposa del segretario comunale il quale, contravvenendo ai propri obblighi di servizio, aveva omesso di soddisfare una rituale istanza di accesso agli atti provocando la condanna giudiziale del Comune al pagamento delle spese processuali a favore dei ricorrenti oltre a quelle per la propria difesa affidata dal Comune a un avvocato del libero foro.

Il collegio ha ravvisato l'illiceità del comportamento negligentemente serbato dal segretario comunale il quale, attraverso un'inescusabile condotta dilatoria e ostruzionistica, ha vanificato l'istanza di accesso e ha costretto gli istanti ad adire alla giustizia amministrativa.

L'antigiuridicità del comportamento assunto, definito gravemente colposo, è apparsa palese, stante il ruolo che l'ordinamento attribuisce al segretario comunale, quale vertice giuridico - amministrativo dell'ente, tenuto a garantirne la legittimità dell'azione amministrativa.

Non è esente da responsabilità il segretario comunale che, proprio per il suo peculiare ruolo di vertice, non può esimersi dal riscontrare una legittima istanza di accesso dei consiglieri comunali, dichiarandosi incompetente; anzi egli ha il dovere di garantire la corretta azione amministrativa garantendo, tra l'altro, a consiglieri l'accesso a tutte le informazioni utili per l'espletamento del loro mandato.

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