Danno all'immagine della Pa, il codice di giustizia contabile non cambia il perimetro della risarcibililtà
L'introduzione del codice di giustizia contabile (Dlgs 174/2016) non ha inciso sui presupposti per l'esercizio dell'azione del Pm contabile per il risarcimento del danno all'immagine, che resta tuttora subordinato all'esistenza di una sentenza penale definitiva di condanna del pubblico dipendente per uno dei «delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione» (articoli dal 314 al 335-bis del codice penale). Lo ha statuito la Corte dei conti d'appello con la sentenza n. 66/2020, pervenendo a conclusione opposte rispetto a quelle maturate in primo grado dalla sezione territoriale Liguria in uno dei tanti «strascichi» giudiziari seguiti ai noti fatti del G8 di Genova del luglio 2001.
Il primo grado
Un dirigente della polizia di Stato, già condannato in via definitiva per il delitto previsto dall'articolo 372 del codice penale (appartenente invece al novero dei delitti «contro l'amministrazione della giustizia») per aver testimoniato il falso all'autorità giudiziaria allo scopo di coprire l'illecito operato di alcuni agenti alle sue dipendenze, all'esito del giudicato penale, era stato chiamato altresì a rispondere, per la stessa vicenda, stavolta innanzi ai giudici contabili, di danno all'immagine cagionato alla amministrazione di appartenenza (ministero dell'Interno).
La Corte dei conti ligure, in accoglimento delle richieste della procura erariale, aveva condannato il dirigente della polizia di Stato al pagamento della somma di 50mila euro. Ad avviso del Collegio giudicante genovese difatti la disciplina del danno all'immagine della Pa avrebbe subito una significativa trasformazione per effetto del nuovo codice di giustizia contabile, ritenuto applicabile al caso poiché entrato in vigore (il 7 ottobre 2016) anteriormente all'instaurazione del giudizio contabile (risalente al 28 aprile 2017). Più precisamente, stando a questa tesi, condivisa invero dalla prevalente giurisprudenza contabile, il codice, a mente del disposto dell'articolo 51, comma 7, avrebbe reso proponibile la relativa domanda di risarcimento in relazione a qualsiasi delitto commesso «a danno» della stessa Pa che sia stato accertato con sentenza penale definitiva, avendo eliminato la limitazione tipologica ai citati reati «contro la pubblica amministrazione» inseriti nel capo I, titolo II del libro II del codice penale, contemplata dall'articolo 7 della legge 97/2001, abrogato dal codice di giustizia contabile.
L'appello
Questa ricostruzione tuttavia non è stata condivisa dal giudice di seconda istanza che, validando le argomentazioni addotte dall'interessato con ricorso in appello, ha annullato la sentenza di primo grado. Nel solco degli spunti tracciati dalla Consulta con la recente pronuncia d'inammissibilità n. 191/2019 emessa a seguito di questione di legittimità costituzionale sollevata proprio dalla Corte dei Conti della Liguria, il collegio d'appello ha evidenziato che il codice di giustizia contabile ha comunque lasciato invariato l'articolo 17, comma 30-ter, del Dl 78/2009, nella parte in cui circoscrive espressamente l'azione per il risarcimento del danno all'immagine ai «soli casi e modi previsti dall'articolo 7 della legge 97/2001».
Il fatto che la norma in questione continui a fare rinvio a una previsione che lo stesso codice ha soppresso sarebbe irrilevante: si tratterebbe infatti di un rinvio materiale/statico (e non formale/mobile), che ha determinato l'incorporazione o l'integrazione nella norma rinviante (l'articolo 17, comma 30-ter, Dl 78/2009) della norma rinviata (l'articolo 7 della legge 97/2001), per cui le vicende della disposizione oggetto di rinvio non si riflettono sul rinvio stesso.
Ne discende pertanto l'assunto per cui la risarcibilità del danno all'immagine rimane ancora condizionata alla sussistenza di una sentenza irrevocabile di condanna per uno dei reati previsti dagli articoli da 314 a 335-bis del codice penale, come confermato anche dalla circostanza che nell'articolo 20 della legge 124/2015 con cui il governo è stato incaricato di emanare il codice di giustizia contabile è totalmente assente, tra i principi e i criteri direttivi di delega, qualsiasi riferimento a una eventuale estensione della risarcibilità del danno d'immagine.
La sentenza della Corte dei conti d'appello n. 66/2020