Fisco e contabilità

Debiti fuori bilancio, parifica del conto economale e fondo crediti di dubbia esigibilità: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

DEBITI FUORI BILANCIO
In caso di incapienza, anche parziale, del relativo capitolo di bilancio, l'indennità arretrata di cui all'articolo 41, comma 4, del Ccnl 16/05/2001 dei segretari comunali e provinciali e Accordo n. 2 del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale del 22/12/2003 (maggiorazione della retribuzione di posizione) costituisce una passività pregressa e non rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio. La consolidata giurisprudenza contabile, infatti, considera la procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'articolo 194 del Tuel una disciplina eccezionale, relativa ad ipotesi tassative e di tendenziale stretta interpretazione. Diverse dai debiti fuori bilancio sono le passività pregresse o arretrate, spese che, a differenze dei primi, riguardano debiti per cui si è proceduto a regolare impegno ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito in definitiva maggiore.
Sezione regionale di controllo della Sicilia - Parere n. 81/2022

PARIFICA DEL CONTO ECONOMALE
L'attività di parificazione deve necessariamente risiedere in capo ad un soggetto diverso dall'agente, avendo natura intrinseca di atto di controllo interno. Negli enti locali, di regola, è il soggetto che riveste la qualità di responsabile del servizio finanziario, al quale compete una funzione che è estranea alla gestione dell'agente e finalizzata alla verifica della concordanza dei conti con le scritture dell'ente e/o al rilievo di anomalie o circostanze che precludano la chiusura contabile dei rapporti di debito/credito tra l'amministrazione ed il suo agente. Ne deriva che, qualora l'agente contabile sia l'unico dipendente in forza al servizio finanziario, la competenza a rilasciare il suddetto visto di conformità ("parifica") va intestata al segretario comunale - in funzione sostitutiva del responsabile del Servizio, in applicazione anche analogica degli articoli 49, comma 2, e 97, comma 4, lettere b) e d) del Dlgs 267/2000 – o comunque, in via residuale, al sindaco (quale organo responsabile dell'amministrazione del Comune ex articolo 50 del Dlgs 267/2000).
Sezione giurisdizionale della Corte dei conti del Veneto Sentenza n. 174/2022

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
I fondi e gli accantonamenti costituiscono uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione. La determinazione delle entrate di dubbia e difficile esazione è un adempimento cruciale ai fini della corretta quantificazione del Fcde e le entrate oggetto di svalutazione devono essere analiticamente individuate. La "svalutazione" deve avere effetto sulla programmazione e previsione degli impieghi delle medesime entrate in termini di spesa, al fine di tutelare l'ente dal rischio di utilizzare entrate non effettive, finanziando obbligazioni passive perfezionate, scadute ed esigibili con entrate non disponibili e quindi finanziando il bilancio di previsione e la gestione in sostanziale situazione di disavanzo.
Sezione regionale di controllo delle Marche - Parere n. 64/2022

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