Amministratori

Decadenza del sindaco, al vice spetta l'indennità

É questa l'indicazione contenuta nel parere n. 4/2021 della Sezione della Liguria della Corte dei conti

di Marco Rossi

In caso di decadenza del sindaco l'indennità corrispondente è attribuibile al vicesindaco che ne esercita le funzioni fino alle successive elezioni. É questa l'indicazione contenuta nel parere n. 4/2021 della Sezione della Liguria della Corte dei conti, risolvendo così una questione emersa a seguito dell'elezione del sindaco in carica al consiglio regionale e alla successiva decadenza dal ruolo di vertice dell'amministrazione.

Sulla base della previsione dell'articolo 53 del Dlgs 267/2000, in questa ipotesi, il vicesindaco è chiamato a svolgere le funzioni di quest'ultimo fino all'elezione del nuovo sindaco, con la conseguente problematica di determinare l'indennità spettante, se in misura pari a quella del sindaco ovvero nella misura del 55% dell'indennità del sindaco, sulla base di quanto ordinariamente previsto dal Dm 119/2000.

L'articolo 82 individua i soggetti cui compete l'indennità di funzione, fissando i parametri per la determinazione di tale emolumento e specificando soltanto che l'indennità spettante al vicesindaco deve essere articolata in rapporto alla misura di quella riconosciuta al sindaco, sulla base di un principio che ha poi trovato attuazione nel Dl 119/2000 (nessuna indicazione è fornita, invece, per disciplinare il caso dell'impedimento permanente).

Come anticipato, secondo la pronuncia il vicesindaco - nell'ipotesi sottoposta - ha diritto ad un'indennità corrispondente a quella spettante al sindaco, confermando un orientamento che già era stato sancito tanto dalla giustizia amministrativa quanto dalla magistratura contabile.

Il Consiglio di Stato, infatti, con il parere n. 501/2001 aveva valorizzato il legame tra la misura dell'indennità e la funzione svolta, con la conseguenza che, nella fattispecie, il riconoscimento dell'indennità piena trova giustificazione nella circostanza che il vicario esercita i pieni poteri per effetto dell'impedimento permanente, il quale implica una vera e propria reggenza.

La stessa Sezione Ligure, in passato, con la deliberazione n. 76/2014, aveva già aderito a tale orientamento della giustizia amministrativa, in quanto - nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco - il vicesindaco lo sostituisce e assume la reggenza dell'ente fino alle nuove elezioni.

Secondo il parere, tra l'altro, il medesimo trattamento spetta nel periodo di reggenza della carica a seguito della sospensione del sindaco disposta per le cause previste degli articoli 10 e 11 del Dlgs 235/2012 (Legge Severino) fino alla cessazione di tali misure o, nel caso di pronuncia di decadenza, fino all'elezione del nuovo sindaco.

Naturalmente, l'indennità piena non può essere attribuita per l'attività di ordinaria supplenza del sindaco, nei casi di assenza per motivi temporanei, trattandosi di esercizio di funzioni pertinenti alla sua carica, per cui è stata già prevista (dall'ordinamento) una misura dell'indennità di funzione già più elevata di quella attribuita agli assessori.

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