Fisco e contabilità

Decreto Agosto, in arrivo 1,5 miliardi in più per il Fondone e l'obbligo di certificare le perdite

Nelle bozze del Dl anche le risposte ai dubbi sull'utilizzo del fondo per il ristoro della perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19

di Patrizia Ruffini

Incremento del fondo per le funzioni fondamentali di quasi un miliardo e mezzo e aggiunta dell'obbligo di certificare, entro il 30 aprile 2021, le perdite di gettito sul "modello" degli abrogati vincoli di finanza pubblica. Prendono forma nelle bozze del decreto Agosto anche le risposte ai dubbi sull'utilizzo del fondo per il ristoro della perdita di entrate connesse all'emergenza epidemiologica da Covid- 19 (al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese), introdotto dall'articolo 106 del 34/2020.

La nuova norma (secondo le bozze del 4 agosto) aumenta dunque le risorse per l'anno 2020 di 1,470 miliardi di euro, di cui 1,020 per i Comuni e 450 milioni per Province e Città metropolitane. Il fondo, dopo queste integrazioni, viene dunque portato a un totale di 4,970 miliardi, di cui 4,020 per Comuni (anche unioni e comunità montane dopo le integrazioni decise in sede di riparto) e 950 milioni per Province e Città metropolitane.

Il riparto delle risorse aggiunte sarà effettuato con decreto del ministero dell'Interno, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato città ed autonomie locali. I criteri e le modalità terranno conto del proseguimento dei lavori del tavolo istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il 29 maggio 2020 e del primo riparto delle risorse, avvenuto con il decreto del ministero dell'Interno 24 luglio 2020.

Per consentire agli enti la necessaria flessibilità, la norma in arrivo dispone anche che, in deroga alle regole ordinarie, le variazioni di bilancio riguardanti le risorse del fondo potranno essere deliberate sino al 31 dicembre 2020.

Al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie, la disposizione specifica inoltre di contabilizzare le risorse al titolo secondo delle entrate dei bilanci (alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri»).

Certificazione perdita di gettito
Entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, gli enti locali beneficiari delle risorse sono obbligati a inviare al ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza. La certificazione da trasmettere tramite l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. Per la definizione delle modalità si rinvia ad un modello da approvare con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 28 febbraio 2021.
Nella certificazione, precisa la norma, non potranno essere indicate le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dall'ente locale interessato o dalla regione o provincia autonoma su cui insiste il suo territorio.

La sanzione
Gli enti locali che non trasmettono la certificazione, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio (dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale) in misura pari al 30 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in 10 annualità a decorrere dall'anno 2022. L'invio tardivo della certificazione evita la restituzione del taglio di risorse. In caso di incapienza delle risorse, operano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Il comma 128 dispone il recupero integrale delle somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al ministero dell'Interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria. Invece, il comma 129 affida all'Agenzia delle entrate il compito di provvedere al recupero delle somme dovute a valere sul gettito dell'Imu per i Comuni e sul gettito dell'imposta Rc auto per le Province.
É stabilito, infine, che della certificazione si terrà conto ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese prevista entro il 30 giugno 2021.

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