Appalti

Decreto Aiuti, dall'entrata in vigore appalti possibili solo con prezzi aggiornati

In attesa dell'aggiornamento dei listini le stazioni appaltanti dovranno aumentare fino al 20% i costi di prodotti, attrezzature e lavorazioni

di Mauro Salerno

Stop alle gare d'appalto bandite sulla base di prezzari obsoleti e superati dal mercato. Dal momento in cui il decreto Aiuti sbarcherà sulle pagine della Gazzetta ufficiale, quindi a giorni, non sarà più possibile mettere in gara opere pubbliche senza aver prima aggiornato al rialzo i prezzi a base di appalto. È questa l'ultima novità che emerge dal testo del decreto riesaminato e approvato ieri in via definitiva dal Governo.

Fondi per 10 miliardi e anticipazioni confermate
Sul fronte delle misure mirate a mettere in sicurezza gli appalti per le opere pubbliche su cui poggia gran parte della riuscita del Pnrr, il decreto conferma in blocco la strategia anticipata nei giorni scorsi. Dall'obbligo di aggiornare il prezzari regionali entro il 31 luglio, all'aumento fino al 90% delle compensazioni alle imprese, fino all'emissione di certificati di pagamento straordinari per le opere in corso: tutte misure anticipate in quest'articolo pubblicato il 3 maggio. Confermata, anzi rivista al rialzo, la dotazione finanziaria messa in campo per garantire la copertura dell'aumento dei prezzi da quest'anno fino a tutto l'arco di durata del Pnrr. In campo risorse complessive per circa 10 miliardi (di cui 9,5 aggiuntivi rispetto a quanto già stanziato) sia per le compensazioni, sia per le nuove gare, a cui possono accedere le stazioni appaltanti che non dispongono di risorse proprie sufficienti a compensare le imprese sulla base dei prezzari rivisti. Nel complesso sono stanziati 3 miliardi di euro per l'anno in corso, 2,55 miliardi per il 2023 e 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Opere in gara solo con prezzi aggiornati
Riesaminando ieri il testo il Governo ha voluto sottolineare con forza la necessità di mettere in gara solo opere con prezzi credibili e adeguati al mercato, in modo da evitare lo spettro delle gare deserte che ha già impallinato grandi opere come il Ponte dei congressi di Roma o l'alta velocità Brescia-Verona . Rispetto alle bozze circolate prima, il lungo e dettagliatissimo articolo 26 che contiene le «disposizioni urgenti per gli appalti pubblici di lavori» guadagna un'importante indicazione in più. Dal momento di entrata in vigore non ci sarà più spazio per gare con prezzi inadeguati. «In relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto - si legge nel testo definitivo del provvedimento - ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni» dovranno essere applicati «i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3».

Sciogliendo i rimandi normativi si scopre che, dal punto di vista dei prezzi, le stazioni appaltanti avranno solo due strade per mandare in gara una nuova opera pubblica dopo l'entrata in vigore del decreto. La prima è avere a disposizioni prezzari regionali aggiornati (il decreto impone di farlo entro il 31 luglio). In caso questo non sia possibile subito (cosa molto probabile) l'alternativa è rivedere al rialzo i prezzari aggiornati al 31 dicembre 2021 aumentando fino al 20% il «costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni».

Conguaglio (non più recupero) nei Sal successivi
Altra novità riguarda la misura di "auto-tutela" inserita nel decreto per evitare pagamenti gonfiati. Nelle prime bozze si prevedeva solo il caso in cui di fronte ai prezzari aggiornati la stazione appaltante scoprisse che per alcune voci di costo l'aumento di prezzo è stato inferiore al 20% da riconoscere subito. In quel caso la stazione avrebbe dovuto provvedere al «recupero» delle somme versate in più alle imprese. Ora si prevede anche l'opzione opposta. Cioè che i nuovi prezzari prevedano un aumento di costo superiore a quello riconosciuto subito dalle Pa. La nuova versione della norma prevede allora che, in entrambi i casi, le stazioni appaltanti dovranno procedere «al conguaglio» (nelle vecchie bozze si parlava solo di «recupero») degli importi riconosciuti alle imprese, «in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato».

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