Amministratori

Decreto elezioni, stop alle sanzioni per i ritardi sulla relazione di fine mandato - Ma niente rinvio per i rendiconti

Un emendamento approvato ieri in commissione Affari costituzionali al Senato al decreto sul rinvio delle elezioni

di Gianni Trovati

Non ci saranno sanzioni per gli enti che quest'anno non rispetteranno i tempi ordinari per la relazione di fine mandato. Un emendamento approvato ieri in commissione Affari costituzionali al Senato al decreto sul rinvio delle elezioni (Dl 25/2021) risolve un problema interpretativo piuttosto lunare vista la situazione di emergenza, ma preoccupante per le amministrazioni per le sue conseguenze pratiche. Mentre sembra allontanarsi l'ipotesi di un rinvio della scadenza del 30 aprile per i rendiconti: nessun correttivo sul punto è arrivato all'esame della commissione, probabilmente per estraneità di materia, e i tempi rendono complicato ipotizzare un nuovo tentativo.

Sulla relazione di fine mandato, il problema è il seguente: va presentata entro 60 giorni dalla scadenza del mandato. Vista la situazione sanitaria, proprio il decreto in discussione a Palazzo Madama ha rinviato a ottobre le elezioni nei 1.298 Comuni interessati dalle amministrative di quest'anno. Il rinvio, però, determina una sorta di prorogatio degli organi politici che non modifica la durata ordinaria del mandato: ma molte amministrazioni hanno con buone ragioni ritenuto che in queste settimane le urgenze siano altre rispetto alla relazione di fine mandato.

C'è però da considerare l'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 149/2011, che in caso di ritardi nella relazione prevede il dimezzamento per tre mesi dell'indennità del sindaco e dei compensi a responsabile finanziario e segretario. Un problema analogo si era presentato l'anno scorso, e l'incognita aveva portato addirittura a una sentenza della Corte dei conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale (la 5/2021, su cui si veda Nt+Enti locali Edilizia del 18 marzo). I magistrati contabili avevano considerato "errore scusabile" la mancata presentazione nei termini della relazione di fine mandato in caso di rinvio delle elezioni, ma si erano pronunciati solo sul 2020. Non sullo scenario, peraltro identico, di quest'anno.

Arriva così l'emendamento al Dl 25, in cu si legge che per quest'anno l'articolo 6, comma 4 del Dlgs 149/2011 «non trova applicazione». La relazione va fatta, insomma, ma il ritardo rispetto al mandato ordinario non è sanzionato.

Niente da fare invece per il rinvio dei rendiconti, chiesto a gran voce (per esempio dall'Anutel; Nt+ Enti locali Edilizia del 29 marzo) anche alla luce del fatto che i dati definitivi della perdita di gettito 2020 sono stati diffusi dalla Ragioneria generale dello Stato solo venerdì 26 marzo. L'emendamento con la proroga non ha visto la luce, ed è complicato trovare un altro treno normativo utile su cui cercare di farlo salire.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©