Personale

Decreto reclutamento/1 - Mobilità, per l’obbligo di nulla osta conta la data del provvedimento

Anche le istanze già avanzate possono inciampare nello stop reintrodotto dal Senato

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Torna il nulla osta nella mobilità volontaria per gli enti locali di piccole/medie dimensioni, mentre per i rimanenti viene significativamente limitato. La modifica normativa richiesta a gran voce da Upi ed Anci è stata accolta dal Senato, in sede di conversione del decreto legge 80/2021 (NT+ Enti locali & edilizia del 30 luglio).

Con l’articolo 7, comma 3 del Dl Reclutamento è stato modificato l’articolo 30 del Dlgs 165/2001, liberalizzando la mobilità volontaria dei dipendenti, con eccezione per quelli adibiti a posizioni infungibili, neoassunti o negli enti con carenza di personale. Quindi dal 10 giugno scorso (data di entrata in vigore del decreto), il dipendente che intende trasferirsi in via definitiva ad altra Pa deve solo comunicarlo all’attuale datore di lavoro e a quest'ultimo è riconosciuto il solo diritto di posticipare la decorrenza della mobilità per un massimo di 60 giorni.

Con l'entrata in vigore della legge di conversione, per gli enti locali si ritornerà in qualche modo al passato e, di conseguenza, al lavoratore sarà precluso ogni spostamento se non trova l’accordo con l’amministrazione di appartenenza. Ma cosa succede alle domande di mobilità presentate dal 10 giugno? L’articolo 15, comma 5, della legge 400/1988 dispone che «le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest’ultima non disponga diversamente».

Sulle domande di mobilità si possono riscontrare due situazioni diverse. Se il provvedimento con il quale si riconosce la mobilità al dipendente si è già perfezionato prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, non si dovrebbero avere dubbi circa la sua definitività in base al noto principio tempus regit actum. E ciò anche se la decorrenza della mobilità dovesse essere posticipata a una data successiva all’entrata in vigore della legge di conversione. Al contrario, se il provvedimento non è ancora definito, ci si troverebbe di fronte a un contesto in cui la norma che prevede la mancanza dell’assenso è in vigore al momento della presentazione della domanda e la disposizione che lo richiede è efficace quando viene assunto il provvedimento. Sempre sulla base del principio citato, l’amministrazione di destinazione sembra autorizzata a richiedere l’integrazione della domanda con il consenso dell’attuale datore di lavoro. Questo non sarebbe stato necessario se la legge di conversione si fosse preoccupata di disciplinare le fattispecie in essere al momento della sua entrata in vigore.

In sostanza, quindi, i dipendenti interessati alla mobilità dovranno spingere gli enti ad assumere il provvedimento in tempi strettissimi, considerato che il termine per la conversione del decreto legge 80/2021 è fissato nell’8 agosto.

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