Appalti

Decreto Semplificazioni, si conferma l'affidamento diretto emergenziale «veicolato» ai soli operatori già esperti

di Stefano Usai

Anche il servizio studi del Senato – nel tradizionale dossier che contiene una lettura delle modifiche apportate al Dl 77/2021 e in particolare dalla legge di conversione 108/2021 – conferma il passaggio, in tema di affidamento diretto ex articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 120/2020, a una assegnazione diretta «veicolata/guidata» dal legislatore dell'emergenza a operatori che abbiano già maturato esperienze, anche solo analoghe, a quelle oggetto dell'affidamento.

La modifica
Il Dl 77/2021, come noto, introduce una ulteriore modifica all'affidamento diretto emergenziale prevendendo che nei casi in cui l'importo del contratto risulti inferiore ai 139mila per euro (per servizi e forniture compresi i servizi tecnici) o ai 150mila euro per i lavori, «la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei princìpi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
All'inciso in parola, la legge di conversione, 108/2021, del decreto legge prevede l'introduzione dell'ulteriore passaggio istruttorio che impone, al Rup, il rispetto dell'esigenza «che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione». Si tratta, pertanto, di una assegnazione che potrebbe dirsi, ulteriormente, "guidata" dal legislatore che rende l'affidamento diretto, in questo modo, maggiormente spedito – limitando enormemente la stessa eventuale indagine di mercato informale e/o quella espletata su avviso pubblico (indagine di mercato formalizzata) - anche sotto il profilo della motivazione.
Non può non rilevarsi, infatti, che l'indicazione del legislatore di privilegiare – sempre facendo salva la rotazione – operatori economici che abbiano maturato esperienze, almeno analoghe, sulla commessa/prestazione oggetto dell'assegnazione riduce ulteriormente lo spazio da dedicare alla motivazione già, ampiamente ridotto dalla stessa giurisprudenza che ritiene, in tema, applicabili le precisazioni dell'Anac.
Si allude alle linee guida n. 4 in cui si precisa che la scelta dell'affidatario deve avere una motivazione limitata alla verifica del possesso dei requisiti.

La conferma di un "nuovo" affidamento diretto veicolato
La conferma sul fatto che il nuovo affidamento diretto "emergenziale" possa essere configurato come "veicolato" dal legislatore, quanto al potenziale beneficiario, emerge chiaramente dal dossier del servizio studi del Senato.
Nella lettura delle norme del DL 77/2021 e della legge di conversione, testualmente, si evidenzia che «A seguito dell'approvazione di una modifica presso la Camera dei deputati, si prevede che la scelta debba ricadere su soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione».
Non viene posto in dubbio pertanto che si è in presenza di una nuova, inedita, indicazione al responsabile del procedimento che, per quanto attiene al supporto motivazionale nell'assegnazione dell'appalto, ben potrebbe attingere alla indicata esigenza ovvero che l'affidatario abbia già maturato esperienza nel settore inciso dall'appalto.
L'assegnazione diretta "emergenziale", che appare già rafforzata nella previsione del Dl 77/2021, si arricchisce pertanto di un ulteriore elemento istruttorio che la rende, si potrebbe dire, ultra semplificata visto che l'azione del responsabile del procedimento deve essere contingentata/limitata solamente verso quegli operatori già "contraenti", non solo della stessa stazione appaltante – fatta salva l'esigenza dell'alternanza e quindi il divieto di reiterare gli affidamenti senza adeguatissima motivazione – ma anche di stazioni appaltanti limitrofe. La scelta può avvenire anche attingendo direttamente dagli albi/elenchi della stazione appaltante ma sempre tra operatori che abbiamo già esperienze pregresse.

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