Amministratori

Decreto semplificazioni, tempi certificati per le procedure della Pa

Una delle modifiche impone alle pubbliche amministrazioni di misurare e rendere pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese

di Amedeo Di Filippo

L'articolo 11 del Decreto Semplificazione introduce una serie di modifiche alla legge 241/1990 per ridurre i tempi dei procedimenti e a snellire gli oneri a carico di cittadini e imprese.

Termini procedimentali
All'articolo 2 viene inserito il comma 4-bis che impone alle pubbliche amministrazioni di misurare e rendere pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, con modalità rinviate ad un Dpcm. Si tratta, dunque, di qualcosa in più del monitoraggio del rispetto dei termini previsto dai commi 9, lettera d), e 28 della legge 190/2012, effettuato tramite i piani triennali anticorruzione. Prova ne sia che l'onere di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti viene inserito nell'alveo dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, elencati all'articolo 29, comma 2-bis, della legge del 1990.
Il comma 8-bis dichiara l'inefficacia dei provvedimenti, autorizzazioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati che vengano adottati dopo la scadenza dei termini entro i quali:
• le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi devono rendere le proprie determinazioni;
• si conclude la conferenza;
• le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta;
• il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda se non comunica all'interessato il provvedimento di diniego ovvero non indice la conferenza di servizi;
• in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, si adottano motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.

Snellimento
Se all'articolo 3-bis l'incentivo all'uso della telematica viene sostituito con un imperativo onere per le Pa di agire mediante strumenti informatici e telematici, all'articolo 5, comma 3, viene imposto di comunicare, oltre all'unità organizzativa competente e il responsabile del procedimento, anche il domicilio digitale, da inserire nella comunicazione di avvio. La visione degli atti viene imposta attraverso il punto di accesso telematico o con altre modalità similari e solo in via residuale con ricorso all'ufficio che li detiene.
Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni o il rilascio di autorizzazioni e nulla osta, le autodichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del Dpr 445/2000 o l'acquisizione d'ufficio di dati e documenti o l'accertamento da parte del responsabile del procedimento sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, fatto salvo il solo rispetto del Codice antimafia.

Partecipazione
La presentazione di osservazioni sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è ora necessario dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato.
Relativamente all'attività consultiva, rimane la sola regola secondo cui, in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dal parere. Qualora siano previste proposte di una o più amministrazioni pubbliche, queste sono trasmesse entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Se non trasmesse, l'amministrazione competente può comunque procedere e in tal caso lo schema di provvedimento è trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l'assenso.

Oneri e opportunità
L'articolo 11 impone alle amministrazioni e agli enti pubblici statali di verificare e rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza entro il prossimo 31 dicembre. Offre, inoltre, una comoda chance agli enti locali, i quali possono gestire in forma associata, in ambito provinciale o metropolitano, l'adozione di misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione. Inoltre, le Province e le Città metropolitane sono chiamate a definire nelle assemblee dei sindaci e nelle conferenze metropolitane appositi protocolli per organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali e di controllo connesse all'attuazione delle norme di semplificazione della documentazione e dei procedimenti amministrativi.

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