Fisco e contabilità

Decreto Semplificazioni/4. Triplice semplificazione o sblocco per i fondi del Recovery

In arrivo con la legge di conversione per consentire l'utilizzo più veloce delle risorse da parte degli enti locali

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di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Variazioni in esercizio provvisorio, accertamento sulla base del documento di riparto e utilizzo anche in caso di disavanzo. Sono le tre grandi semplificazioni contabili in arrivo con la legge di conversione del Dl Semplificazioni per consentire di rendere più semplice e veloce l'utilizzo delle risorse da parte degli enti locali.

Grazie ad un emendamento approvato in sede di conversione del Dl 77/2021 (comma 4-bis all'articolo15) gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o in gestione provvisoria saranno autorizzati ad iscrivere in bilancio, mediante apposita variazione, i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti. Tale variazione è consentita in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del Tuel, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118. La semplificazione avrà una durata di sei anni, dal 2021 al 2026.

Una volta in vigore, la norma potrà essere utilizzata già dal 2021, non solo dagli enti esercizio provvisorio che rientrano nella proroga del termine del bilancio di previsione al 31 luglio, ma anche da quelli che, non avendo approvato il bilancio entro tale data, risulteranno in gestione provvisoria. Le variazioni dovranno pertanto interessare, con riferimento all'ultimo bilancio triennale approvato, le due annualità successive alla prima. A titolo esemplificativo, nell'esercizio in corso gli enti in esercizio o gestione provvisoria potranno variare la seconda (esercizio 2021) e la terza annualità (esercizio 2022) del bilancio di previsione 2020/22, il più recente approvato. Non avendo la norma disposto ulteriori deroghe, si ritiene che tali variazioni debbano essere adottate secondo l'ordinaria procedura di competenza dell'organo consiliare, acquisito il parere dell'organo di revisione. In applicazione dell'articolo 175,, comma 4, del Tuel, nei casi d'urgenza potranno essere adottate da parte della giunta, salvo ratifica consigliare nei successivi sessanta giorni e comunque entro il 31 dicembre.

Analoga eccezione per le variazioni in esercizio provvisorio dei finanziamenti concessi per l'edilizia scolastica nell'ambito del Pnrr era già inserita nel testo originale del medesimo decreto (articolo 55), al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel Piano e garantirne l'organicità.

Sempre in tema di semplificazioni e accelerazione delle procedure, il medesimo articolo 15 al Dl 77/2021 al quarto comma prevede poi la possibilità, per gli enti, di accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del Pnrr e del Pnc (Piano nazionale per gli investimenti complementare) sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante. L'accertamento sarà effettuato con imputazione agli esercizi di esigibilità indicati nella documentazione di assegnazione delle somme. A fronte di tali accertamenti gli enti potranno dunque attivarsi immediatamente per il pronto avvio delle procedure di affidamento al fine di realizzare gli interventi previsti, recuperando tempo, una risorsa cruciale nel recovery.

Infine, per sbloccare gli enti in disavanzo l'articolo 15, terzo comma stabilisce che le regioni, gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali che adottano sistemi di contabilità omogenei, utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del Pnrr e del Pnc che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge n. 145 del 2018.

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