Fisco e contabilità

Default, gli anticipi gravano sulla gestione ordinaria

La manovra cambia il quadro sui rimborsi dei prestiti sblocca-debiti commerciali

di Maria Teresa Nardo

La legge di bilancio torna a modificare le regole per gli enti in dissesto. Oggetto del nuovo intervento è l’articolo 255, comma 10 del Tuel. La norma attuale prevede che non compete all’organo straordinario di liquidazione (Osl) la gestione di anticipazioni di tesoreria ex articolo 222 del Tuel, residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata e mutui già attivati per investimenti, compreso il pagamento delle spese, oltre all’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento.

La manovra prevede invece l’attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità previste dal Dl 35/2013 e dai successivi rifinanziamenti. La modifica risolve il dubbio interpretativo dipanato dalla sezione delle Autonomie della Corte dei conti con delibera 8/2022.

La questione rifletteva la gestione delle anticipazioni di liquidità nel caso di sopravvenuta dichiarazione di dissesto. Sul solco dell’orientamento “sostanziale” che dà rilievo al fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere dalla manifestazione contabile, sia la sezione di controllo del Molise (delibera 134/2017) quanto il ministero dell’Interno (nota 5499/2020) avevano attribuito all’Osl la competenza di tutte le passività insorte in epoca successiva al dissesto qualora il fatto generatore fosse anteriore al 31 dicembre dell’anno precedente a quello del bilancio riequilibrato. Questa posizione era stata però smentita dalla sezione di controllo della Calabria (delibera 32/2022) che, pur condividendo l’orientamento sostanziale, aveva sostenuto che anche le anticipazioni di liquidità sfuggissero alla regola per espressa deroga contenuta nell’articolo 255, comma 10 del Tuel.

Il legislatore vuole ora estendere la deroga del principio di attrazione al dissesto di tutti gli atti e fatti antecedenti l’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, ampliando la casistica alle anticipazioni di liquidità.

Gli effetti sui bilanci stabilmente riequilibrati potrebbero essere limitati posto che già la Corte dei conti, nella delibera n.8, intimava gli enti dissestati, per evitare nuove tensioni negli equilibri futuri, ad eseguire "un costante e attento monitoraggio del debito residuo e, all'occorrenza, prevedere un'adeguata copertura finanziaria delle rate di rimborso ancora dovute".

É in dubbio che far gravare nella gestione ordinaria la restituzione dell'anticipazione di liquidità renderà ancora più difficile il risanamento dell'ente in dissesto.
Non si esclude comunque la possibilità di una deroga all'applicazione del comma 10 dell'articolo 255 del Tuel, come già accaduto nel passato con il Dl 50/2017 convertito dalla legge 96/2017, che nel modificare l'articolo 1, comma 457 della legge 232/2016 modificativa dell'articolo 2-bis del Dl 113/2016, ha disposto la gestione da parte dell'Osl dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata (articolo 36, comma 2).

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