Fisco e contabilità

Default, a carico dell’Osl il fondo anticipazioni

La restituzione del Fal rientra nella gestione dell’organismo straordinario

di Nicola Tonveronachi e Giuseppe Vanni

Il dipartimento della Finanza locale del ministero dell’Interno ha risposto a un Comune in dissesto con bilancio stabilmente riequilibrato approvato sulla contabilizzazione a rendiconto del Fondo anticipazione di liquidità.

Il Comune ha spiegato che il preventivo era stato approvato in base all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. In questa ipotesi erano stati inseriti i movimenti contabili riguardanti il Fal, secondo quanto indicato dall’articolo 39-ter del Dl 162/2019, ossia la quota di Fal da rimborsare nell'anno.

In fase di redazione del primo rendiconto post-dissesto, nel rispetto dell’articolo 39-ter del Dl 162/2019, l’ente si chiedeva se dover inserire, nella quota accantonata del risultato di amministrazione, anche quella relativa all’importo del Fal ancora da restituire. In realtà, ciò avrebbe determinato un disavanzo di amministrazione di parte disponibile di pari importo, nonostante la gestione di competenza (tenuto conto anche degli accantonamenti) si chiudesse in sostanziale pareggio, come programmato e nel rispetto del bilancio stabilmente riequilibrato.

Pertanto, se il ripiano dovesse essere posto a carico del bilancio comunale, verrebbe a mancare l’equilibrio ipotizzato con il bilancio stabilmente riequilibrato in quanto l’ente in dissesto non ha le risorse per coprire anche questo accantonamento (contrariamente ai Comuni non in dissesto, che hanno l’onere di precostituire le risorse necessarie con l’accantonamento da effettuare al termine di ogni esercizio, quindi anche nel rendiconto dell’esercizio precedente).

Il Comune quindi ha chiesto se la quota Fal da restituire dovesse essere posta a carico dell’Organo straordinario di liquidazione, in quanto da riferirsi a un fatto gestionale antecedente il dissesto; l’inserimento nella massa passiva dell’Osl di questo debito, secondo il Comune, avrebbe legittimato un accertamento nella parte entrata del bilancio comunale dell'importo relativo al Fal da restituire che sarebbe andata a coprire la quota da accantonare del Fal nel risultato di amministrazione, garantendo così l’equilibrio nel rispetto del bilancio stabilmente riequilibrato. Naturalmente, l'ente supponeva di continuare a prevedere nel proprio bilancio, fino allo scadere dell'ammortamento del Fal, il finanziamento della quota interessi e della quota capitale annue di rimborso.

La Finanza locale ha premesso che l'articolo 255, comma 10, del Tuel prevede fattispecie derogatorie, rispetto al criterio generale dell'articolo 252, comma 4, del Tuel, in materia di riparto di competenza fra Osl e Comune, che non possono essere interpretate estensivamente. Viene poi citata la sentenza Consiglio di Stato n. 15/2020, che ha chiarito che rientrano nella competenza Osl, non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche le svariate obbligazioni, anche se sorte in seguito, conseguenza diretta ed immediata di atti e fatti di gestione pregressi alla data di dissesto.

Anche la Corte dei conti, Sezione Autonomie, con la deliberazione n. 21/2020, ha precisato che rientrano nella competenza dell'Osl i debiti correlati a prestazioni contrattualizzate entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato quando gli effetti economici connessi all'esecuzione si siano realizzate entro il termine predetto.

La risposta inoltre riprende quanto riportato nella deliberazione Corte dei conti Molise n. 134/2017/Par che, in riferimento alla restituzione del Fal, indicava che «i pagamenti per capitale e interessi in favore della Casa DD.PP. Spa successivi alla data di Deliberazione del dissesto potranno essere inseriti nella massa passiva come debito del Comune, così come gli importi da pagare nelle annualità successive potranno costituire debiti verso la Cassa, con gestione di diretta competenza dell'Osl» e conclude che per il Comune dissestato non vi è l'obbligo di prevedere l'accantonamento del Fal nel rendiconto della gestione.

Anche il Consiglio Autonomie locali, per la stessa fattispecie, conclude in modo conforme, richiamando tra l'altro la stessa deliberazione Corte dei conto Molise già citata, e riportando che i ratei del Fal «già erogati e riscossi entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente alla deliberazione di dissesto, in quanto materialmente entrati a far parte del Fondo di cassa dell'ente, alimentano di per sé la massa attiva, posta a disposizione dell'Osl per l'adozione di tutti i provvedimenti finalizzati all'estinzione dei debiti del Comune».

Pertanto, i Comuni in dissesto percettori del Fal non dovranno appostare, nella quota accantonata del risultato di amministrazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39-ter del Dl 162/2019, la quota delle future rate di restituzione dell'anticipazione di liquidità.

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