I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Definizione agevolata per le entrate locali

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

La legge di bilancio 2026 (commi 102-110 dell’articolo 1 della legge 199/2025) ha anticipato una delle norme contenute dello schema di decreto attuativo della delega fiscale in materia di tributi locali, introducendo la possibilità per gli enti locali e le Regioni, a regime, di prevedere forme di definizione agevolata anche per le proprie entrate. Facoltà che si aggiunge alla possibilità già prevista per gli enti di introdurre ulteriori misure premiali in materia sanzionatoria, in applicazione del principio della proporzionalità della sanzione.

A tal fine gli enti dovranno adottare degli specifici provvedimenti, sotto forma di legge regionale o di regolamenti, secondo quanto previsto dai propri ordinamenti. Per gli enti locali, i regolamenti adottati dovranno essere pubblicati nel sito istituzionale, al fine di acquisire efficacia; ciò in deroga alle previsioni contenute nelle attuali normative che normalmente subordinano l’efficacia dei regolamenti locali in materia di entrate tributarie alla loro pubblicazione nell’apposito sito del Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 13, comma 15, del Dl 201/2011). L’invio al Ministero è comunque previsto, ma solo per finalità statistiche, senza alcun rilievo ai fini dell’efficacia.

Le definizioni agevolate possono riguardare tutte le entrate, sia tributarie che non tributarie. Trattandosi di una deroga, almeno per le entrate tributarie, al principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, le definizioni locali dovranno tenere conto di alcuni principi. In particolare, di quelli costituzionali di legalità, capacità contributiva e autonomia finanziaria, nonché dei principi generali dell’ordinamento tributario, tra cui quelli di uguaglianza, della legalità e proporzionalità. Ma soprattutto le stesse devono tenere anche conto del rispetto degli equilibri del bilancio. Pertanto, nella definizione delle misure agevolative occorre cercare di aiutare prioritariamente i soggetti con minore capacità contributiva e, quindi, con maggiori difficoltà ad adempiere, e tenere conto della situazione finanziaria dell’ente, valutando ad esempio l’effetto della misura agevolativa sui residui attivi che potrebbero essere cancellati, considerando altresì l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità; ma anche dei possibili effetti positivi in termini di incremento della riscossione di partite altrimenti di difficile esazione. Non a caso, infatti, la norma della legge di bilancio ha precisato che nella scelta dei crediti agevolabili occorre privilegiare quelli di difficile esigibilità. Quindi l’obiettivo delle definizioni agevolate deve essere quello di stimolare la riscossione almeno parziale dei crediti incagliati, che altrimenti rischierebbero di divenire inesigibili, con l’intento di aiutare i contribuenti più in difficoltà a pagare. Anche se non appare preclusa l’estensione dell’agevolazione anche ad altri crediti, stimolando o accelerando la riscossione di partite potenzialmente esigibili. Il tutto però considerando sempre il mantenimento dell’equilibrio di bilancio, evitando importanti cancellazioni di crediti (residui attivi) che potrebbero spingere l’ente verso il disavanzo.

La definizione agevolata è comunque uno strumento molto delicato, non solo perché costituisce, come detto, una deroga a consolidati principi costituzionali, ma anche perché, se la stessa ha un campo di applicazione troppo esteso o viene adottata troppo frequentemente, rischia di avere effetti deleteri sulla capacità di riscossione dell’ente, disincentivando i contribuenti all’adempimento spontaneo. È per questo che la norma chiarisce che la definizione agevolata deve essere riferita a periodi di tempo circoscritti, si ritiene sia nella possibilità di aderirvi e sia nella sua portata, dovendo limitarsi a crediti sorti in un certo ambito temporale o che si trovano in una determinate fase della riscossione (es. avvisi divenuti esecutivi, avvisi passati alla fase coattiva, crediti sorti fino ad una certa annualità, limite massimo di importo dei crediti sanabili, eccetera). Non deve insomma essere generalizzata, così da farvi rientrare i crediti con riscossione molto probabile magari perché molto recenti e soprattutto non deve avere una frequenza tale da divenire una sorta di condono “a regime”.

La legge di bilancio stabilisce altresì che i regolamenti locali o le leggi regionali devono consentire l’utilizzo di tecniche digitali per l’adempimento degli obblighi del contribuente che vuole aderirvi, quali ad esempio piattaforme informatiche per la consultazione delle partite definibili, per la presentazione delle domande, per il calcolo dell’importo definibile, per effettuare il versamento, eccetera.

La riduzione dei crediti oggetto di definizione agevolata non può riguardare comunque l’ammontare del tributo, ma deve limitarsi all’abbattimento totale o parziale delle sanzioni e/o degli interessi irrogati. La norma non dice nulla in merito alle spese di notifica e delle procedure esecutive ed agli oneri di riscossione, sulle quali la disciplina locale può intervenire, pur se tuttavia appare opportuno prevedere comunque la loro debenza, almeno per le spese, in analogia con quanto accade nella definizione erariale contenuta nella stessa legge di bilancio 2026.

Il contribuente deve adempiere agli obblighi tributari entro un termine stabilito a livello locale, comunque non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dei provvedimenti di definizione agevolata nel sito istituzionale dell’ente, tenuto conto di quanto previsto dallo statuto del contribuente.

Le entrate definibili, come detto, sono tutte quelle tributarie, fatta eccezione per l’IRAP e le compartecipazioni ed addizionali ai tributi erariali (quali ad esempio l’addizionale comunale IRPEF) e può riguardare anche le entrate patrimoniali, quali ad esempio la tariffa corrispettiva rifiuti, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, i proventi dei servizi a domanda individuale.

La definizione agevolata può riguardare anche i crediti oggetto di contenzioso tributario, ovvero di procedura di accertamento (ad esempio nel caso di contraddittorio preventivo in corso ovvero di accertamento con adesione). Nulla si dice invece per le entrate patrimoniali oggetto di contenzioso. Il riferimento alle posizioni oggetto di procedure di accertamento la norma sembrerebbe quindi ammettere la possibilità di definizione anche di situazioni debitorie non ancora oggetto di notifica dell’avviso di accertamento, pur se si ritiene difficile che una tale posizione possa già in quella fase definirsi di dubbia e difficile esazione. Peraltro, gli enti locali hanno già la facoltà di prevedere ulteriori misure premiali di riduzione delle sanzioni, ad esempio potenziando il ravvedimento operoso già previsto dalla legge ovvero consentendo il ricorso al ravvedimento anche nel caso di avvio del procedimento di contraddittorio preventivo. Fattispecie quest’ultima per la quale, almeno al momento, in vigenza dell’impedimento all’applicazione del ravvedimento per le posizioni già oggetto di formale avvio di procedura di accertamento nel caso dei tributi locali (articolo 13, comma 1, Dlgs 472/1997), non sembrerebbe applicabile la nuova fattispecie introdotta dal Dlgs 87/2024 (almeno in attesa che sia perfezionato il decreto attuativo della delega fiscale in materia di tributi locali ove è prevista l’eliminazione dell’impedimento di cui al comma 1 dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997 anche ai tributi locali). Pur se non mancano posizioni che ritengono tale ipotesi di ravvedimento già oggi applicabile ai tributi locali (vedasi Ifel nota del 2/9/2024).

La norma della legge di bilancio non ha stabilito tuttavia la sospensione dei processi tributari in corso, nel caso di adesione alla definizione agevolata locale (a differenza di quanto previsto per la definizione agevolata erariale), sospensione che forse potrebbe ricavarsi dalla norma contenuta nel comma 2 dell’articolo 13 della legge 289/2002, che già prevede tale meccanismo. Disposizione che la legge di bilancio non ha abrogato (a differenza della previsione contenuta nel comma 1 del medesimo articolo che già disciplinava le definizioni agevolate locali). Anche se, va ricordato, secondo diverse pronunce della Corte dei conti e della Cassazione (Sezioni riunite Sicilia n. 47/2012; Cassazione, pronunce n. 12675-12677-12678-12688-12679/2012), la facoltà di introdurre la definizione agevolata locale prevista nel comma 1 dell’articolo 13 era già cessata dal 2003.

Infine, la legge di bilancio ha permesso anche agli enti locali di aderire alle definizioni agevolate statali. Ciò sia nel caso in cui l’ente abbia affidato la riscossione coattiva dei propri crediti ad Agenzia delle entrate riscossione, anche se non è chiaro il meccanismo con cui gli enti potrebbero aderire alla definizione agevolata erariale contenuta nella legge di bilancio 2026 (limitata ai crediti derivanti dall’omesso o parziale versamento di quanto dichiarato e non estesa anche agli accertamenti per omissione o infedeltà della dichiarazione), e sia nell’ipotesi in cui l’ente operi in riscossione coattiva diretta o l’abbia affidata ad uno dei soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b, del Dlgs 446/1997 o al gestore del servizio rifiuti (nel caso della Tari).

(*) Vicepresidente Anutel

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