Delibere annullabili se il consigliere non ha potuto partecipare alla videoconferenza per problemi tecnici
La seduta è illegittima in quanto sono state lese le prerogative consiliari e i poteri di vigilanza e controllo
L'impossibilità di alcuni consiglieri comunali di partecipare a una seduta consiliare in videoconferenza, dipesa da un disguido tecnico imputabile all'ente, la rende illegittima in quanto sono state lese le prerogative consiliari e i poteri di vigilanza e controllo, con conseguente piena legittimazione a impugnare le delibere adottate e il loro conseguente annullamento. Lo ha stabilito la sezione di Parma del Tar Emilia Romagna con la sentenza n. 292/2022.
La convocazione
Dei consiglieri hanno impugnato alcune delibere del consiglio comunale lamentando di non essere stati messi nelle condizioni di partecipare alla riunione nel corso della quale sono state adottate, a causa del mancato funzionamento del collegamento in videoconferenza, reso possibile dall'articolo 73, comma 1, del Dl 18/2020. Il Comune ha eccepito che le deliberazioni impugnate sono state adottate con maggioranze tali per cui l'eventuale voto difforme dei ricorrenti non avrebbe potuto incidere sul risultato finale; che il fatto contestato è dipeso da un disguido tecnico, senza alcun dolo dell'amministrazione; e che essi, dopo essere stati ammessi alla seduta, hanno chiesto di rivedere i punti dell'ordine del giorno già discussi, ma a seguito del rifiuto hanno deciso volontariamente di abbandonare per protesta la seduta. Con la segnalata sentenza n. 292 la sezione di Parma del Tar emiliano accoglie il ricorso e pertanto annulla le deliberazioni contestate.
La mancata partecipazione
I giudici amministrativi partono dal dato che la mancata partecipazione dei consiglieri alla seduta telematica consiliare è dipesa da un disguido tecnico, benché non doloso, sicuramente imputabile all'ente per sua stessa ammissione. E dal fatto che, una volta risolto il problema con conseguente possibilità per i consiglieri di collegarsi alla riunione, questi ultimi hanno chiesto di procedersi all'annullamento delle votazioni già avvenute e alla ripetizione delle stesse in loro presenza, ma il sindaco si è rifiutato. Sicché è incontestato che, a causa di tale circostanza, i consiglieri non hanno potuto partecipare alla discussione e alla votazione delle deliberazioni impugnate, essendosi già concluse al momento del loro ingresso in riunione e non avendo il sindaco acconsentito alla ripetizione delle operazioni. Talché ad essi è stato impedito l'esercizio del loro ufficio, così ledendo le connesse prerogative consiliari e i relativi poteri di vigilanza e controllo. Questa situazione dunque configura da un lato la loro piena legittimazione a impugnare le delibere, dall'altro il riconoscimento del loro diritto a vedere annullate le delibere stesse per l'irregolare convocazione del consiglio comunale. Nemmeno vale la «prova di resistenza» prospettata dal comune in ordine all'ampia maggioranza con cui sono state approvate le delibere, in quanto non può escludersi che i consiglieri assenti, con la loro partecipazione e offrendo il proprio contributo alla discussione, avrebbero potuto convincere gli altri consiglieri presenti a votare in modo diverso o ad adottare atti con un contenuto diverso.