I temi di NT+L'ufficio del personale

Demansionamento, indennità, assunzioni e progressioni orizzontali

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Non è demansionamento la mancata conferma di un incarico di Po
«In tema di lavoro pubblico negli enti locali, il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico. Ne consegue, in termini generali, che la revoca di questa posizione non costituisce demansionamento e non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 2103 del codice civile e del l'articolo 52 del Dlgs 165/2001, trovando applicazione il principio di turnazione degli incarichi, in forza del quale alla scadenza il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza, con il relativo trattamento economico».
Lo ha ribadito la Corte di cassazione lavoro con l'ordinanza n. 22405/2020. Il conferimento di un incarico di posizione organizzativa è possibile esclusivamente per situazioni tipizzate, descritte nel contratto, può essere concesso solo a termine, è connotato da una specifica retribuzione variabile, in quanto sottoposta alla logica del programma da attuare e del risultato ed è, infine, revocabile. Pertanto, il rinnovo delle posizioni organizzative costituisce una facoltà del datore di lavoro pubblico, che, se ritiene di provvedere in tal senso, deve parimenti disporlo con atto scritto e motivato; pertanto, mentre l'eventuale revoca dell'incarico prima della scadenza richiede un atto scritto e motivato e può essere disposta soltanto in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di uno specifico accertamento di risultati negativi, la cessazione dell'incarico conferito alla sua naturale scadenza non obbliga l'amministrazione ad una qualsivoglia motivata determinazione.

Conferimento dell'indennità per specifiche responsabilità
Non può essere corrisposta l'indennità di specifiche responsabilità prevista dall'articolo 70-quinquies, comma 1, del Ccnl del 21 maggio 2018 in assenza di un formale incarico.
È quanto ha affermato l'Aran nel parere CFL85 del 28 settembre 2020 con il quale ha chiarito che la disciplina contrattuale in esame demanda alle autonome determinazioni della contrattazione integrativa di ciascun ente la definizione dei criteri per l'individuazione degli incarichi di responsabilità cui è riconnettibile l'erogazione del compenso e per la quantificazione del relativo ammontare. In ogni caso, ovviamente, nel rispetto dei contenuti, requisiti e condizioni espressamente previsti dalla disciplina contrattuale collettiva nazionale. Dunque, la suddetta indennità può essere riconosciuta a ciascun lavoratore solo in presenza del formale ed espresso conferimento allo stesso di uno degli incarichi, comportanti l'assunzione di una qualche e diretta responsabilità di iniziativa e di risultato, precedentemente individuati dal contratto integrativo dell'ente che intende riconoscerla.

Spese per reclutamento etero finanziate e Dm assunzioni
La Corte dei conti della Liguria, con la deliberazione n. 91/2020/PAR, ha ritenuto che possano essere esclusi, ai fini della corretta determinazione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato, disciplinate dall'articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019, come specificate dal Dm 17 marzo 2020, le spese impegnate per il reclutamento di personale a tempo determinato a valere sui finanziamenti, finalizzati e temporalmente limitati, attribuiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 del Dl 109/2018, convertito dalla legge 162/2019. Del resto, ha proseguito il Collegio, il tenore letterale della disposizione in parola appare coerente con i recenti approdi della giurisprudenza contabile, in base ai quali risulta possibile, ai fini dell'osservanza dei limiti posti alla spesa complessiva per il personale, non conteggiare le spese coperte da specifico finanziamento finalizzato proveniente da altro ente pubblico (e, ove la norma sia costruita in termini di rapporto, la corrispondente entrata), purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ente locale (principio di neutralità finanziaria) e correlazione fra l'ammontare del finanziamento ricevuto e le assunzioni effettuate (anche sotto il profilo temporale).

Valutazioni del triennio precedente per le progressioni orizzontali
Quali sono gli anni delle valutazioni da prendere a riferimento per redigere le graduatorie dei dipendenti che accedono a nuove progressioni orizzontali?
Con il parere CFL77 del 28 settembre 2020, l'Aran ha richiamato l'articolo 16, comma 3, del Ccnl delle funzioni locali del 21 maggio 2018 secondo cui le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a questo proposito anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.

Pertanto, dall'inequivocabile tenore letterale della clausola contrattuale, non può che evincersi l'inderogabile necessità che le valutazioni da utilizzare siano quelle del triennio antecedente l'anno della sottoscrizione del contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto.