Urbanistica

Demolizione di abusi, il Comune non è tenuto ad accertare la responsabilità del proprietario

Lo ha ribadito il Tar Lazio rspinegendo il ricorso che chiamava in causa i precedenti proprietari di un immobile

di Davide Madeddu

Il Comune che emana ordinanza di demolizione non è tenuto a effettuare l'accertamento sulla responsabilità del proprietario ma può limitarsi a dichiarare il carattere abusivo dell'intervento e quindi ordinarne la rimozione diretta. È quanto emerge da un'ordinanza del Tar del Lazio, la numero 1652/2023, in merito al ricorso presentato dal proprietario di un immobile cui l'amministrazione comunale di Cerveteri aveva emanato un'ordinanza per la demolizione di opere edilizie eseguite in assenza di permesso di costruire.
Nello specifico si trattava di «variazioni essenziali non autorizzate su di un edificio ad uso residenziale, tra cui principalmente l'ampliamento della superficie abitabile tramite la chiusura di un portico e di un balcone coperto». Quindi ricorso al Tar e richiesta di risarcimento del danno.

Nella difesa il ricorrente ha evidenziato che «la responsabilità dei lavori abusivi sarebbe imputabile ai precedenti proprietari da cui l'immobile è stato acquistato tramite asta giudiziaria bandita in una procedura esecutiva immobiliare - si legge nel dispositivo; gli unici responsabili per le opere abusive, realizzate nel corso dell'esecuzione immobiliare stessa, sarebbero gli esecutati, nei quali andrebbero identificati i soli destinatari legittimi dell'ordine di ripristino». Censura infondata. «Il provvedimento correttamente rinviene tra i destinatari dell'ordine l'attuale proprietario dell'immobile - scrivono i giudici - posto che l'ordinanza di demolizione costituisce una misura di carattere reale volta a reprimere un illecito di natura permanente e ciò legittima l'individuazione del proprietario tra i soggetti onerati a rimuovere l'irregolarità». I giudici poi sottolineano che: «Nell'impartire l'ordine di ripristino l'Amministrazione non è dunque tenuta infatti ad effettuare alcun accertamento in ordine alla responsabilità del proprietario ma può limitarsi a dichiarare il carattere abusivo degli interventi e ad ordinarne la rimozione al proprietario anche se non responsabile in via diretta».

Quindi «la sanzione in esame può essere legittimamente irrogata nei confronti del proprietario del bene, anche se diverso dal responsabile dell'abuso e anche se estraneo alla commissione dell'abuso stesso; ciò in quanto l'abusività dell'opera è una connotazione di natura reale: segue l'immobile anche nei successivi trasferimenti del medesimo, con l'effetto che il ripristino della situazione legittima è, di regola, atto dovuto e prescinde dalla coincidenza del proprietario con l'autore dell'abuso medesimo». Ricorso rigettato.

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