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Deroghe alle nuove regole sulle assunzioni per piccoli Comuni e unioni di Comuni

di Vania Gobat (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Come è ormai noto, il Dl 34/2019, cosiddetto decreto Crescita, ha introdotto per gli enti locali una nuova disciplina per il calcolo delle facoltà assunzionali introducendo un sistema flessibile basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. L'articolo 5 del decreto attuativo Dm 17 marzo 2020 ha introdotto una interessante deroga ai limiti assunzionali per i Comuni con meno di cinquemila abitanti che fanno parte di unioni di Comuni (articolo 32 del Tuel) e che risultano «virtuosi» secondo la nuova disciplina in quanto si collocano al di sotto del valore soglia della fascia demografica di riferimento.

Questi Comuni, nel caso in cui la maggior spesa di personale consentita applicando i nuovi criteri non sia sufficiente per l'assunzione di una intera unità di personale a tempo indeterminato, nel periodo 2020/2024 possono incrementare la propria spesa di personale nella misura massima di 38mila euro, non cumulabile. Questa opportunità è condizionata al rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'Organo di Revisione e al fatto che l'unità di personale sia collocata in comando obbligatorio presso l'unione al quale l'ente aderisce e con oneri a carico della medesima.

L'organo di Revisione di questi Comuni, nel momento in cui si approccerà a esprimere il proprio parere sul Piano del Fabbisogno di Personale che preveda l'utilizzo di questa deroga, dovrà dunque verificare che nel proprio bilancio il Comune abbia previsto la maggior spesa per l'ulteriore unità di personale, ma anche il ristoro della stessa da parte dell'Unione. In realtà il problema della sostenibilità finanziaria si pone più per l'unione che per il Comune, dato che quest'ultimo grazie al ristoro da parte dell'unione avrà un impatto neutro sul proprio bilancio.

Il Dm attuativo 17 marzo 2020 ha specificato che questa facoltà costituisce anche per l'unione una deroga alle «disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa di personale previste per le unioni».

Ma proprio sul tema del vigente quadro normativo in materia di contenimento di spesa del personale da applicarsi alle unioni di Comuni e con particolare riferimento alle capacità assunzionali sorgono ulteriori dubbi. Infatti, pur in assenza di ogni e qualsiasi riferimento alle unioni di Comuni nel Dl 34/2019, nel decreto attuativo o nella circolare ministeriale e pur in vigenza del comma 229 della legge 208/2015 che ha disciplinato il turn over di questi enti, la Corte dei conti Lombardia nella deliberazione n. 109/2020, rispondendo a un quesito posto da un Comune, è arrivata a concludere che le nuove regole assunzionali del Dl 34/2019 si applicano anche alle unioni di Comuni.

Per i magistrati lombardi il ragionamento che porta a queste conclusioni trae origine dall'articolo 32, comma 5, del Tuel che stabilisce che sono i Comuni a conferire alle forme associate le risorse umane necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite, fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, che hanno lo scopo di realizzare progressivi risparmi di spesa. Per la Corte è questo il motivo per cui deve ritenersi che la nuova disciplina che regola le capacità di assumere dei Comuni deve intendersi sostitutiva del comma 229 della legge 208/2015 che norma in via specifica le capacità assunzionali delle unioni.

Per gli organi di revisione delle unioni di Comuni quindi si prospettano nuove criticità.

È auspicabile che intervenga presto un chiarimento dal legislatore onde evitare un ulteriore rallentamento delle procedure di reclutamento o il coinvolgimento degli organi di revisione in responsabilità per adozione di procedure non corrette.

(*) Componente gruppo lavoro personale Ancrel

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