I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Detrazione Iva più ampia nell'ambito della gestione comunale dei rifiuti

di Alessandro Mensi (*) e Gian Luca Fasson - Rubrica a cura di Anutel

La risposta n. 107/2021 dell'agenzia delle Entrate a un interpello ha affrontato un tema dibattuto e meritevole di molta attenzione, riguardante le implicazioni Iva dell'attività di gestione dei rifiuti solidi urbani che rappresenta per il Comune un'attività istituzionale (articolo 112 del Tuel). Ne consegue che il Comune, in termini generali, non può detrarre l'Iva addebitatagli dai fornitori dei vari servizi, ivi compreso l'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti per conto del Comune stesso.

Parallelamente alla generica attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, in alcuni modelli gestionali, il Comune conferisce parte degli stessi rifiuti riciclabili raccolti e depositati sulle piattaforme ai consorzi di filiera che agiscono in nome proprio oppure in nome e per conto delle aziende riciclatrici.

La normativa Iva considera questo secondo passaggio un'attività di tipo commerciale per i Comuni, che, quindi, emettono fattura nei confronti degli acquirenti a Iva ridotta del 10 per cento, in funzione alla quantità e tipologia di rifiuto conferito, sulla base delle distinte appositamente predisposte. La conferma di questa impostazione, riportata nella risposta n. 107/2021, non è una novità in quanto è già stata confermata in diverse occasioni (Circolare agenzia delle Entrate 43/E del 2008 – 38/E del 2007 e 115/E del 2004).

Ma ora l'agenzia ha ammesso esplicitamente che sia possibile detrarre una quota parte dell'Iva relativa ai costi sostenuti per il servizio di gestione rifiuti e ciò in base a un principio di correlazione tra l'imponibilità dell'Iva e la detrazione dell'Iva afferente i costi propedeutici all'attività imponibile. Infatti, l'attività di cessione dei rifiuti riciclati posta in essere dal Comune nei confronti dei consorzi/aziende riciclatrici, è fondata sulla preventiva opera di raccolta, stoccaggio e gestione dei rifiuti stessi, ancorché gestita dall'affidatario e così fatturata al Comune, preliminarmente in regime istituzionale.

Il focus della risposta dell'Agenzia risiede proprio nella definizione e determinazione di questa quota parte di Iva potenzialmente detraibile per il Comune. Riguardo questo aspetto, l'Agenzia non ha fornito una disposizione statica dei criteri da utilizzare, ma ha richiamato il criterio di effettiva afferenza e utilità dei vari costi sostenuti, necessari per la realizzazione dell'attività commerciale.

Inoltre, la possibilità di recupero dell'Iva per il Comune non si limita alla quota parte di imposta contenuta nella fattura del gestore dei rifiuti affidatario, ma anche a tutti gli altri costi inerenti il servizio, la cui individuazione deve essere svolta alla luce di quei criteri oggettivamente stabiliti, sopra richiamati.

In merito alla tipologia di costi che possono generare Iva detraibile, i tecnici delle Entrate hanno ammesso oltre alla fattura dell'affidatario del servizio anche quota parte delle spese generali corrispondenti all'attività di cessione dei rifiuti. Quindi, una volta messi in relazione i rifiuti provenienti dal ciclo con i rifiuti ceduti successivamente, si ottiene l'evidenza oggettiva della correlazione tra l'Iva relativa ai costi di "approvvigionamento" - che diviene in parte detraibile - e l'Iva relativa alla cessione di questi ultimi al consorzio di filiera/azienda riciclatrice.

Un parametro sufficientemente attendibile potrebbe essere il rapporto tra le quantità di rifiuti ceduti dal Comune annualmente, come risulta dalla distinta predisposta, sulle quantità di rifiuti raccolti e gestiti. La percentuale così individuata rappresenta un pro-rata che applicato alle fatture ricevute dal gestore del servizio e agli altri costi generali, rappresenta la frazione di costi inerenti l'attività commerciale dai quali ne deriverebbe la relativa Iva detraibile.

Infine, nel caso in cui il Comune non abbia precedentemente esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva sui costi sostenuti la risposta ha richiamato l'articolo 19-ter del Dpr 633/72: il quale condiziona l'ammissibilità alla detrazione alla circostanza che il Comune istante gestisca l'attività commerciale con contabilità "separata" realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica. Pertanto, la detrazione dell'Iva non viene ammessa in caso di omessa tenuta, anche in relazione all'attività principale, della contabilità obbligatoria a norma di legge o di statuto.

Per gli enti pubblici territoriali il rispetto di questo presupposto è costituito dalla tenuta della contabilità istituzionale prevista che va, però, opportunamente adattata allo scopo di individuare esattamente le operazioni che danno diritto alla detrazione stessa, contrassegnando i capitoli di entrata e uscita con l'acronimo SRI (Servizio rilevante Iva) o similare. Qualora questa gestione contabile non sia stata adottata in precedenza per le fattispecie ora di interesse non potrà procedersi, evidentemente, al recupero della detrazione per le annualità precedenti.

(*) Dottore commercialista e revisore legale dei conti

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