Dichiarazione componenti perequative Tari ai nastri di partenza
Dalla Csea (Cassa per i servizi energetici e ambientali) sono giunti i chiarimenti sulla dichiarazione delle nuove componenti perequative, introdotte dalla deliberazione Arera n. 386/2023.
Predetta deliberazione ha istituito, con decorrenza dal 1/1/2024, due nuove componenti aggiuntive alla Tari (o alla tariffa corrispettiva); la componente UR1, desinata a finanziare i costi dei “rifiuti marini”, ossia dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti e della componente UR2, per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e calamitosi.
Le due componenti devono essere riscosse insieme alla Tari e quindi riversate alla Csea, la Cassa per i servizi energetici ed ambientali, presso la quale sono stati aperti appositi conti destinati a ricevere tali nuove introiti.
La delibera 386/2023 ha stabilito che i soggetti che riscuotono i prelievi devono presentare un’apposita dichiarazione alla Csea, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, nella quale inserire l’importo delle componenti perequative applicate nell’anno precedente.
La Csea, con le Faq, pubblicate il 19/11/2024, ha fornito alcune istruzioni per la presentazione della dichiarazione, che riguarderà per la prima volta l’anno 2024.
In primo luogo, Csea ha specificato che le dichiarazioni devono essere presentate tramite il data entry rifiuti, l’apposito portale appositamente costituito, disponibile al seguente link https://dataentryrifiuti.csea.it/DataEntryRifiuti/login.html. (si veda la circolare Csea 59/2024). Si precisa, che per accedere al DataEntry Rifiuti, bisogna preliminarmente aver effettuato la registrazione al portale anagrafica operatori Csea ed essere pertanto in possesso del codice Csea per il settore rifiuti. Le indicazioni per effettuare la registrazione all’anagrafica operatori Csea sono contenute nella circolare n. 23/2024/RIF del 13 maggio 2024 e nei documenti allegati alla stessa.
Le Faq hanno chiarito che la dichiarazione deve essere presentata dagli operatori del settore rifiuti, ossia dai gestori delle tariffe e dei rapporti con gli utenti e del sistema delle autorità portuali. In particolare, i primi sono i soggetti censiti nell’anagrafica territoriale dei rifiuti (Atrif) di Arera e validati dall’autorità territorialmente competente. Le Faq hanno chiarito quindi che nel caso in cui il Comune abbia affidato all’esterno la gestione del tributo, spetterà al gestore affidatario adempiere agli obblighi connessi alle componenti perequative.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio 2025 e deve contenere i dati delle componenti perequative UR1 e UR2 applicate nei documenti emessi nel corso del 2024 (e successivamente ogni anno con riferimento ai documenti emessi nell’anno a-1, a partire dal 2024). Pertanto, la dichiarazione deve far riferimento alle componenti comprese nei documenti emessi nell’anno precedente a quello della dichiarazione, indipendentemente all’anno a cui si riferisce il prelievo (sempre a partire dal 2024). Ad esempio, se l’ente nel 2024 emette una sola avvisatura riferita al primo semestre 2024, dovrà inserire nella dichiarazione scadente il 31/1/2025 solamente i dati delle componenti perequative comprese in quest’ultima. Qualora poi nel 2025 emetterà sia gli avvisi del secondo semestre 2024 che quelli del primo semestre 2025, nella dichiarazione in scadenza il 31/1/2026 dovrà indicare le componenti perequative incluse in tutti i documenti di riscossione emessi nel 2025, sia quelli riferiti alla competenza 2024 e sia quelli riferiti alla competenza 2025.
I dati da dichiarare comprendono anche i costi dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti (Csm) di competenza 2023, per i quali i gestori hanno presentato istanza di riconoscimento all’Etc (o all’autorità portuale) entro il 31 ottobre 2024 (e validati dall’Etc entro il 30/11/2024).
Per le componenti perequative devono essere dichiarati il numero delle utenze a uso domestico e quello delle utenze non domestiche per le quali sono stati emessi documenti di riscossione nel corso dell’anno a-1.
Ci sono altri due importanti aspetti chiariti dalle Faq: il primo, che i dati da dichiarare riguardano l’importo fatturato, indipendentemente dagli incassi; il secondo che l’importo della componente perequativa deve essere ragguagliato in base al numero dei giorni effettivamente fatturati nell’anno di riferimento per la singola utenza. Con riferimento al primo aspetto, questa precisazione, oltre ad addebitare ai Comuni il costo degli insoluti, crea qualche perplessità sulla correttezza della contabilizzazione di questi importi a partite di giro, come il ministero dell’Economia e delle Finanze ha indicato nelle risposte ai quesiti di alcuni enti, considerato che queste ultime dovrebbero garantire l’equilibrio tra le somme incassate e quelle riversate.
Il campo annotazioni deve essere utilizzato solo per correggere eventuali disallineamenti, per ciascuna componente perequativa e per un determinato anno, tra gli importi determinati automaticamente nel riepilogativo a seguito della compilazione dei modelli e gli importi effettivamente trascritti nel sistema di fatturazione del gestore.
Una volta compilata la dichiarazione, in caso in cui risultino importi da versare alla Csea, la dichiarazione inviata genererà degli IUV con scadenza al 15 marzo 2025 (quindi pagamenti da effettuarsi con il sistema Pago.pa). Da rilevare che il versamento va fatto dal gestore delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, pur se diverso dal Comune, con il quale dovranno poi essere effettuate le necessarie regolazioni finanziarie, tenuto conto che è il Comune che comunque incassa la Tari. Si ricorda che in caso di ritardato versamento, la Csea applicherà sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari a quanto previsto dall’articolo 6, comma 7, dell’Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/rif. Eventuali importi a credito saranno invece rimborsati dalla Csea entro il 31/05/2025, sugli Iban che i gestori hanno indicato all’interno dell’anagrafica operatori Csea.
(*) Vice presidente Anutel
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