Personale

Dipendenti fragili, propoga dello smart working fino al 31 marzo 2023

La norma si riferisce ai lavoratori affetti da gravi patologie croniche con scarso compendio clinico

di Consuelo Ziggiotto

I datori di lavoro pubblici e privati, fino al 31 marzo 2023 favoriscono lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile dei lavoratori fragili.

Gli emendamenti alla manovra di fine anno introducono un articolo, il 57-bis, dedicato ad una particolare tutela che va riconosciuta ai lavoratori fragili da parte dei datori di lavoro, quella cioè di favorire lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile ai lavoratori affetti da gravi patologie croniche con scarso compenso clinico, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.

L'ultimo passo verso il diritto al lavoro agile dei lavoratori fragili era stato compiuto in conversione del decreto Aiuti-bis, che aveva prorogato fino al 31 dicembre la validità della disposizione contenuta all'articolo 26, comma 2-bis del Cura Italia. Si è trattato dell'ennesima proroga di una disposizione emergenziale che riconosceva il diritto al lavoro agile integrale, nel caso in cui l'attività si prestasse a tale modalità.

La manovra non differisce ulteriormente quel termine, introduce invece una nuova disposizione che riconosce una tutela che ha una sfumatura un po' più debole, quanto meno nella formulazione letterale. Mentre prima si leggeva di un lavoratore fragile che svolge, di norma, la prestazione lavorativa in modalità agile, ora si legge di un datore di lavoro che ne favorisce tale svolgimento.

Anche la definizione della platea dei destinatari assume contenuti che non ripetono le definizioni utilizzate dal legislatore in pandemia e che ora si riferisce ai lavoratori affetti da gravi patologie croniche con scarso compendio clinico. Nella norma di nuova introduzione non si fa esplicito riferimento agli organi medici competenti che devono certificare le condizioni di salute del lavoratore, con rinvio implicito, si intende, al medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria che può accertare l'inidoneità alla mansione.

Va favorito quindi, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, a parità di retribuzione e salve le disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali più favorevoli.

La disciplina contrattuale sul lavoro agile in realtà non menziona espressamente i lavoratori fragili o i lavoratori affetti da gravi patologie croniche con scarso compenso clinico. L'articolo 64, comma 3 precisa che l'amministrazione nel dare accesso al lavoro agile, avrà cura di facilitarlo ai lavoratori che si trovano in condizioni di particolare necessità, fermo restando i criteri di priorità introdotti dal Dlgs 105/2022 tra i quali compaiono i lavoratori gravemente disabili.

Non si può dire quindi che ci sia una norma pattizia di miglior favore rispetto a quella contenuta nella manovra, semmai e al contrario, proprio alla luce della nuova previsione, residua uno spazio per il lavoro agile integrale per i lavoratori fragili, che nel contratto non si trova, e questo fino al 31 marzo 2023.

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