Direttiva pagamenti: non serve una nuova procedura di affidamento, basta adeguare la convenzione
Ritardo nell'adeguamento delle convenzioni ed esigenza di chiarezza. Per affrontare i due punti critici rilevati nei rapporti fra enti locali e tesorieri, dopo l'entrata in vigore delle novità sui servizi di pagamento nel mercato interno (direttiva comunitaria PSD2), l'Istituto per la finanza e l'economia locale (Ifel) ha divulgato una nota di approfondimento che chiarisce gli interrogativi più diffusi.
L'obbligo per gli enti locali di adeguare i rapporti di tesoreria, a partire dal 1° gennaio 2019, scaturisce dall'applicazione della direttiva comunitaria alle amministrazioni pubbliche, prevista dal Dlgs 218/2017 di recepimento della direttiva nel nostro ordinamento. Con la circolare n. 22/2018, il ministero dell'Economia ha specificato gli aspetti della PSD2 che possono incidere sul rapporto fra ente locale e tesoriere, precisando che le novità non richiedono una nuova procedura di affidamento ma un semplice adeguamento della convenzione.
I quattro aspetti
Per fare chiarezza di fronte alle richieste di modifica contrattuale diversificate o poco argomentate, Ifel spiega i quattro aspetti della PSD2 che possono incidere sul rapporto fra ente e tesoriere:
• tempi di esecuzione dei pagamenti;
• accesso ai conti online e autenticazione forte del cliente;
• rimborso incondizionato Sepa Direst Debit;
• criterio ripartizione spese, divieto di decurtazione di importo e di surcharge.
Le banche possono usufruire, secondo modalità da disciplinare nella convenzione, di una giornata operativa per i controlli e gli adempimenti del servizio di tesoreria, da aggiungere ai tempi massimi di esecuzione dei pagamenti (articolo 20 del Dlgs 11/2010).
I conti di tesoreria degli enti locali non rientrano fra quelli accessibili online, così come definiti dalla PSD2.
Rimborsi e adeguamento
Le eventuali richieste di rimborso presentate dai pagatori sono soddisfatte direttamente al tesoriere con un pagamento di propria iniziativa (la norma stabilisce il rimborso incondizionato entro le otto settimane). All'ente spetterà poi il compito di regolarizzare il sospeso. Dal 1° gennaio è vietata la pratica del tesoriere di decurtare l'importo, vale a dire di operare una trattenuta sulla somma da trasferire al beneficiario per le spese per i servizi di pagamento.
L'adeguamento della convenzione è richiesto solo se essa non contiene già principi coerenti con la nuova normativa.
Se la decurtazione dell'importo al beneficiario è l'unico elemento in contrasto con i principi della direttiva comunitaria, l'eventuale introduzione di una commissione per bonifico a carico dell'ente non può superare la somma decurtata, che di fatto rappresenta la valorizzazione dell'operazione di pagamento già contrattualizzata. Anche in questa ipotesi non è necessario avviare una nuova procedura di gara.
Le modifiche della convenzione di tesoreria a seguito dell'entrata in vigore delle PSD2 sono riconducibili, infine, solo ai quattro punti elencati, per cui non vi possono rientrare eventuali ulteriori richieste di variazione delle condizioni economiche. Su quest'ultimo punto l'Ifel rimarca i benefici apportati, nel rapporto ente/tesoriere, dal Siope+.
La nota di approfondimento Ifel