Personale

Dirigenti e segretari, il nuovo contratto conferma l'assenza del vincolo orario

Anche se la verifica della presenza quotidiana è da ritenere obbligatoria

immagine non disponibile

di Arturo Bianco

Conferma della assenza di un vincolo orario accompagnato dalla introduzione degli obblighi di garantire la presenza e di tenere conto delle esigenze dell'ente; ridefinizione della disciplina dei permessi, ma senza l'attivazione di quelli per visite mediche; risistemazione della disciplina delle ferie, delle assenze per malattia e per terapie salvavita, delle aspettative, introduzione delle ferie solidali, estensione dei benefici previsti per i coniugi alle unioni civili e dei congedi per le donne vittime di violenza di genere. Sono queste le principali disposizioni come istituti normativi per i dirigenti e per i segretari contenute nel contratto dello scorso 17 dicembre.

Viene in primo luogo ribadito che anche per queste figure il rapporto di lavoro si costituisce con la stipula del contratto individuale di lavoro. Al riguardo si deve sottolineare che per i segretari la decorrenza dell'inizio del rapporto di lavoro è fissata a partire dalla data di prima assunzione in servizio.

I dirigenti e i segretari non hanno un numero di ore prefissate, a differenza del personale dipendente. Essi sono impegnati a garantire la presenza giornaliera presso l'ente; ad adeguare il proprio orario e la propria prestazione alle esigenze dell'ente, allo svolgimento dell'incarico assegnato e alle esigenze connesse alla gestione e coordinamento del personale assegnato. Questa previsione continua, quindi, a non rendere vincolante la timbratura e il controllo dell'orario effettivamente svolto, anche se la verifica della presenza quotidiana è a questo punto da ritenere obbligatoria e la norma consente alle amministrazioni di dettare delle regole sulla presenza e sull'orario dei dirigenti, nonchè di richiedere loro la presenza in specifici momenti.

Anche per dirigenti e segretari le ferie sono un diritto indisponibile e non possono essere monetizzate. Essi si collocano direttamente in ferie, ma devono uniformarsi ai criteri dettati dall'organo di governo, devono tenere conto delle esigenze di servizio, con particolare riferimento a quelle della struttura che dirigono, devono garantire la continuità delle attività, e sono tenuti alla preventiva comunicazione all'ente. Dirigenti e segretari possono godere di 15 giorni consecutivi nel periodo estivo; nel corso del primo e dell'ultimo anno di servizio le ferie maturano in dodicesimi e devono di norma utilizzare tutte le giornate entro l'anno.

Vengono introdotte, come già per il personale dipendente, le ferie solidali, cioè la possibilità di cessione delle giornate eccedenti le 4 settimane minime e delle 4 di festività soppresse a favore di dirigenti e dipendenti che hanno usufruito completamente delle proprie e che hanno dei figli minorenni che necessitano di cure costanti. Per i segretari questa disciplina si applica esclusivamente negli enti con dirigenti e lo scambio è consentito solamente con queste figure, quindi non con il personale, come è invece possibile per i dirigenti.

I permessi retribuiti previsti per i dirigenti e per i segretari sono i seguenti: esami, concorsi, convegni ed aggiornamento facoltativo, fino ad 8 giorni all'anno; eventi luttuosi, 3 giorni, anche non consecutivi, per evento e da utilizzare entro 7 giorni lavorativi; specifiche esigenze familiari e/o personali, fino a 3 giorni all'anno; matrimonio, 15 giorni consecutivi, da fruire entro 45 giorni. Non sono previsti permessi ad ore e non è prevista la possibilità di assentarsi per visite mediche, esami diagnostici, terapie fisiche.

Relativamente alle malattie, il contratto conferma il diritto di assentarsi, con conservazione del posto di lavoro, fino a 18 mesi nell'arco del triennio, periodo che può essere prolungato nei casi di particolare gravità fino ad altri 18 mesi, ma senza retribuzione.

Solamente i giorni di effettivo svolgimento delle terapie salvavita vanno al di fuori del cd comporto, mentre le assenze dovute agli effetti collaterali delle stesse sono comprese in tale arco temporale solamente fino a 4 mesi all'anno. La condizione di terapia salvavita deve essere attestata dalla Asl.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©