Personale

Dirigenti e segretari, nel nuovo contratto sanzioni disciplinari ridotte a quattro tipologie

Si tratta di sanzione pecuniaria da 200 e fino a 500 euro, sospensione dal servizio e licenziamento con preavviso o senza preavviso

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di Arturo Bianco

Individuazione degli obblighi dei dirigenti e dei segretari, definizione del codice disciplinare, restringimento delle tipologie di sanzione, introduzione dell'istituto della determinazione concordata delle sanzioni, riformulazione delle disposizioni sulla sospensione e sul rapporto tra procedimento disciplinare e penale e possibilità di concordare una indennità in luogo della reintegrazione. Sono questi i tratti di maggiore rilievo che caratterizzano il contratto del 17 dicembre dei segretari e dei dirigenti delle funzioni locali e regionali in materia di responsabilità disciplinare, una forma di responsabilità che si aggiunge a quella dirigenziale o di risultato, nonché per i segretari ai comportamenti che legittimano la revoca. Ovviamente queste previsioni si aggiungono a quelle dettate dal legislatore e contenute, essenzialmente, negli articoli 55 e seguenti del Dlgs 165/2001. Tra queste dobbiamo ricordare in particolare la necessità che gli enti si diano uno specifico ufficio per i procedimenti disciplinari, ufficio che, sulla base delle previsioni contrattuali, può essere distinto rispetto a quello dei dipendenti.

I dirigenti e i segretari sono tenuti ad applicare le previsioni dettate dalla Costituzione, dal legislatore e dai codici di comportamento, sia nazionale che integrativo. Il contratto sintetizza gli obblighi, stabilendo tra l'altro che i segretari sono tenuti a comunicare la propria residenza o dimora, nonché ogni variazione.

Le sanzioni disciplinari sono ridotte a quattro tipologie: pecuniaria da 200 e fino a 500 euro; sospensione dal servizio; licenziamento con preavviso o senza preavviso. Ricordiamo che per i dipendenti esse sono invece di 7 tipi: rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa, sospensione fino a 10 giorni, sospensione da 11 giorni a 6 mesi, licenziamento con preavviso e senza preavviso. Si aggiungono, anche per i dirigenti, le censure disciplinate direttamente dal Dlgs 165/2001.

Nella irrogazione della sanzione i fattori di cui si deve tenere conto sono i seguenti e sono per molti aspetti analoghi a quelli dettati per i dipendenti: intenzionalità del comportamento; grado di negligenza e imperizia, anche tenendo conto della prevedibilità; rilevanza della infrazione, degli obblighi e delle disposizioni violate; responsabilità connessa all'incarico e lesione del prestigio degli enti; entità del danno; eventuali circostanze aggravanti o attenuanti e concorso di più persone. Rispetto alle norme dettate per il personale, manca il grado di imprudenza; vengono aggiunte la rilevanza della infrazione e delle disposizioni violate, nonchè la lesione del prestigio dell'ente; viene riscritti il collegamento con la responsabilità connessa alla prestazione. La recidiva è individuata come un elemento che determina la irrogazione di una sanzione più grave.

Come già per i dipendenti, viene introdotta la possibilità della determinazione concordata della sanzione, che si può applicare salvo che nei casi in cui è prevista la possibilità di disporre il licenziamento. I termini entro cui per questo istituto può essere richiesta la utilizzazione, sia su iniziativa del dirigente o del segretario sia su iniziativa dell'ente (per i segretari il Ministero dell'Interno), sono assai brevi: appena 5 giorni dopo l'audizione, con il vincolo per cui la disponibilità dell'altra parte deve essere comunicata entro i 5 giorni successivi.

Infine, viene introdotta la possibilità che i dirigenti che hanno ottenuto dal giudice del lavoro la reintegrazione possano chiedere, in luogo della stessa, una indennità che comprende il preavviso maturato con l'aggiunta al minimo di 2 mensilità fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive della retribuzione di posizione. Questa indennità peraltro va maggiorata ulteriormente per i dirigenti che hanno una età compresa tra 46 e 56 anni. Nel caso di erogazione di questo compenso, l'ente non può assumere un altro dirigente per lo stesso posto.

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