Fisco e contabilità

Dirigenti e segretari, relazioni sindacali al restyling nel nuovo contratto

L'informazione preventiva è richiesta nelle materie che sono oggetto di confronto e di contrattazione decentrata

di Arturo Bianco

Le relazioni sindacali sono nel contratto dei dirigenti e dei segretari del 17 dicembre 2020 oggetto di un radicale restyling che riprende i principi che sono alla base del contratto del personale del 21 maggio 2018, con la sostituzione del confronto alla concertazione, la definizione delle materie oggetto di contrattazione, tutto sommato in modo che le stesse risultino ben delimitate, e delle procedure, nonché con l'istituzione dell'organismo paritetico per l'innovazione. Si deve ricordare che le scelte dettate dal contratto sostituiscono, nella materia e per espressa previsione, tutte le regole della precedente contrattazione nazionale.

Le relazioni sindacali vengono raggruppate in due tipologie: gli istituti di partecipazione e la contrattazione. L'informazione, il confronto e gli organismi paritetici di partecipazione sono gli istituti in cui si concretizzano le forme di partecipazione. I contratti collettivi decentrati integrativi possono essere stipulati su base territoriale per i dirigenti degli enti locali, mentre non viene prevista espressamente la stipula di contratti di interpretazione autentica a livello decentrato, ma solamente a livello nazionale. Viene inoltre ricordato che le amministrazioni, alle condizioni previste dal Dlgs 165/2001, possono dare luogo a deliberazioni unilaterali se non si raggiunge l'intesa in sede di contrattazione decentrata e, per monitorarne l'applicazione, viene istituito presso l'Aran uno specifico Osservatorio paritetico nazionale.

L'informazione preventiva è richiesta nelle materie che sono oggetto di confronto e di contrattazione decentrata. Essa è inoltre richiesta, ma senza che ne possa seguire l'attivazione del confronto, anche sulle deliberazioni da assumere in materia di programmazione del fabbisogno del personale. É questa una precisazione che non è presente nel contratto del personale del comparto.
L'organismo paritetico per l'innovazione deve essere istituito negli enti che hanno almeno 12 dirigenti e ha compiti di proposta, sia alle amministrazioni sia alle parti della contrattazione integrativa, in materia di progetti di carattere organizzativo.

Il confronto può essere attivato anche direttamente dalle amministrazioni e l'arco temporale entro cui deve essere concluso è assai breve: appena 15 giorni, mentre per il personale è di 30 giorni. Per i dirigenti, le principali materie oggetto di confronto sono i criteri di graduazione delle posizioni dirigenziali e quelli di valutazione della performance, la disciplina della risoluzione consensuale, nonché le procedure ed i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali. Per i segretari, il confronto si realizza solamente a livello nazionale e ha a oggetto soprattutto i criteri per: lo svolgimento delle attività di formazione e dei corsi di specializzazione, la tenuta e l'aggiornamento dei curricula, l'utilizzo dei segretari in disponibilità, la maggiorazione del numero degli iscritti allo specifico albo e per la determinazione del numero massimo di segretari da ammettere ai corsi di formazione.

Per i dirigenti la contrattazione ha a oggetto soprattutto la ripartizione del fondo, i criteri per la determinazione della indennità di risultato, la misura della retribuzione di risultato aggiuntiva per gli interim e per l'eventuale affidamento degli incarichi di responsabile anticorruzione e per la trasparenza e l'applicazione della clausola di salvaguardia del trattamento economico in caso di assegnazione di un incarico di minore rilievo.
Si deve ricordare che la contrattazione integrativa è sostituita dal confronto negli enti che hanno meno di 3 dirigenti in servizio; mentre in precedenza la soglia era fissata in meno di 5 dirigenti.

Per i segretari la contrattazione si svolge solamente a livello nazionale e ha a oggetto soprattutto i criteri per la maggiorazione della retribuzione di posizione e la definizione del trattamento economico per le reggenze e le supplenze, nonchè gli effetti dei provvedimenti di riclassificazione delle sedi.

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