Personale

Dirigenti, dal fondo la possibilità di far partire per la prima volta il welfare integrativo

L'indicazione arriva dall'Aran in un parere rivolto al personale dirigenziale delle funzioni locali

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Il contratto dei dirigenti dell'area delle Funzioni locali relativo al triennio 2016/2018, sulla spinta delle previsioni contenute nella «direttiva madre» del ministero per la Pubblica amministrazione del 6 luglio 2017, si è cimentato, come avvenuto per il personale del comparto, a porre le basi per promuovere forme e schemi di «welfare aziendale». È l'articolo 32 del contratto che detta le regole per dare impulso alle politiche di welfare integrativo.
La disposizione contrattuale consente, anche agli enti che non hanno mai destinato risorse a tali politiche, dall'anno 2021 e seguenti, di utilizzare una quota parte, non superiore al 2,5%, del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di ciascun anno. Questa l'indicazione fornita dall'Aran con il parere AFL46, pubblicato in questi giorni nella banca dati «orientamenti applicativi» rivolto al personale dirigenziale delle funzioni locali.

I dubbi
Il comma 2 dell'articolo 32 del contratto del 17 dicembre 2020 ha previsto che gli oneri per la concessione dei benefici sono sostenuti utilizzando le disponibilità «già previste», per la medesima finalità, da precedenti norme e per la «parte non coperta» da tali risorse, mediante l'utilizzo di quota parte, non superiore al 2,5%, del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Ma la formulazione letterale della disposizione (con gli incisi «già previste» e «parte non coperta») consente a quegli enti locali che negli anni scorsi non hanno mai impiegato risorse a tal fine di promuovere, a partire da quest'anno, le politiche di welfare integrativo? Questa la domanda è stata posta direttamente da un ente locale ai tecnici di Via del Corso.

La risposta
Per l'Aran la ratio della disciplina contrattuale è quella di ampliare la fruibilità dell'istituto, attraverso un meccanismo di finanziamento degli oneri per la concessione dei benefici, che consente non solo di impiegare le risorse già previste da norme di legge, per le medesime finalità, ma anche l'impiego di risorse derivanti da quota parte del fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato. Da ciò discende che, alla luce della nuova disposizione contrattuale, anche l'ente che non aveva mai destinato risorse ai fini di welfare integrativo, dall'anno 2021 e seguenti, potrà utilizzare anche solo la quota massima pari al 2,5% delle disponibilità del fondo dei dirigenti di ciascun anno.
L'Agenzia ricorda che, in base alle regole contrattuali, la determinazione della quota percentuale deve essere oggetto di contrattazione integrativa.
La base di calcolo del 2,5% è data dall'intera disponibilità del fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, ma occorre porre particolare attenzione al rispetto della previsione dell'articolo 57, comma 3 del contratto ovvero quella di garantire a favore della retribuzione di risultato un importo non inferiore al 15% del fondo stesso.
Ricordiamo che, al pari del personale del comparto, un ulteriore fonte di finanziamento per il welfare integrativo della dirigenza è rinvenibile, per effetto dell'articolo 59, comma 1, lettera b), nei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dagli enti ai sensi dell'articolo 208 del codice della strada.

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