Personale

Dirigenti, formazione, straordinari, ecco le nuove Faq della Ragioneria sul conto annuale del personale

Arrivano i primi chiarimenti sulla compilazione del conto annuale del personale relativo al 2021

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Con la circolare n. 25/2022 la Ragioneria generale dello Stato ha diffuso le istruzioni per la compilazione del Conto annuale del personale relativo al 2021. Al fine di agevolare le pubbliche amministrazione della compilazione del Conto annuale, la Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato in questi giorni, sul proprio sito, nella sezione dedicate alle Faq sul Conto annuale, alcuni importanti chiarimenti in merito per gli enti locali.

Il primo chiarimento arriva sul versante della corretta rilevazione della scheda informativa 1. Agli enti viene consigliato di censire la formazione nelle aree formative proposte attraverso un percorso logico sistematico dei contenuti disciplinari dei corsi realizzati e al contempo vengono forniti degli esempi pratici (Faq n. 1). Sempre sulla compilazione della scheda informativa 1 si precisa che alla domanda se l'ente fa parte di una segreteria convenzionata attiva al 31/12/2021 occorre rispondere negativamente, anche in presenza di una convezione regolarmente approvata, qualora il segretario comunale (titolare della convenzione) non sia ancora stato nominato. Tale particolare situazione deve essere comunicata nel campo note della scheda in questione e nella tabella 14 (Faq n. 2). Con la Faq n. 3 si chiarisce che i compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario della polizia locale legate all'emergenza Covid-19 (articolo 115 del d.l. 18/2020) sono da censire nella tabella 13 nella colonna «Straordinario».

Nel conto annuale di quest'anno fa il suo esordio la nuova qualifica «Responsabile dei servizi o degli uffici in D.O.». Ma chi sono i soggetti da censire in questa qualifica? Per i tecnici di Via XX Settembre (Faq. n. 4) va rilevato esclusivamente il personale cui è stato conferito l'incarico ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Tuel. Per gli incarichi già presenti nel 2020, registrati nel precedente conto annuale in altra qualifica, si dovrà ignorare la squadratura segnalata dal controllo on-line e procedere alle dovute segnalazioni alla Ragioneria territoriale di competenza per la richiesta dettagliata di eccezione.

Sul versante dei fondi della contrattazione integrativa il primo chiarimento arriva per la dirigenza. L'inserimento in tabella 15 dell'incremento disposto dall'articolo 56, comma 2, del contratto nazionale della dirigenza delle funzioni locali del 17 dicembre 2020 (pari all'1,53% del monte salari 2015 di ciascuna amministrazione) crea un'anomalia in corrispondenza della tabella «Incongruenza 15» (deputata a verificare la coerenza tra l'informazione resa in sede di scheda SICI e l'ammontare delle voci di retribuzione accessoria escluse dalla verifica del limite 2016 in sede di costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa). Cosa fare allora? Poiché l'articolo 57, comma 2, lettera a) del citato contratto dispone che l'unico importo 2020 del fondo della dirigenza è al lordo degli incrementi di cui all'articolo 56, l'incongruenza in questione non è evitabile. Pertanto, gli enti sono tenuti a giustificata l'anomalia con una giustificazione predefinita presente in Sico. Tale giustificazione dovrà essere validata dal collegio dei revisori dei conti.

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