Personale

Dirigenti, con il nuovo contratto fondo decentrato ridotto a cinque voci

Prevista la salvaguardia dell'indennità di posizione in caso di spostamento a un incarico di minore rilevanza

di Arturo Bianco

Semplificazione delle regole di costituzione del fondo per la contrattazione decentrata, introduzione dell'obbligo di differenziare l'indennità di risultato sulla base delle graduatoria che risulta dalla valutazione, introduzione della salvaguardia dell'indennità di posizione in caso di spostamento a un incarico di minore rilevanza, incentivazione per il trasferimento in sedi disagiate, erogazione di compensi per gli incarichi aggiuntivi assegnati, disciplina degli interim, ampliamento del vincolo del confronto alle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali ed estensione ai dirigenti assunti a tempo determinato.
Sono queste, oltre ovviamente agli aumenti del trattamento economico, le principali novità contenute nel contratto nazionale del triennio 2016/2018 per i dirigenti dell'area delle funzioni locali e regionali, firmato definitivamente giovedì all'Aran.

Un contratto che viene ad oltre 10 anni di distanza dal precedente che era stato sottoscritto il 3 agosto del 2010. Un contratto che, per la prima volta, detta disposizioni anche per i segretari comunali e provinciali e per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali della sanità.

Per quanto riguarda le disposizioni più innovative sulle indennità, in primo luogo, le voci che alimentano il fondo per la contrattazione decentrata della dirigenza, che continua a non essere suddiviso in parte stabile e variabile, vengono drasticamente ridotte: il fondo del 2019, senza che ciò possa essere inteso come una sanatoria delle sue eventuali irregolarità; le risorse previste da norme di legge; i risparmi derivanti dalla Ria e dagli assegni ad personam dei cessati; le somme derivanti dalla applicazione del principio della onnicomprensività e le risorse stanziate dall'ente per adeguare il fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali.

Tra le risorse derivanti dalla applicazione del principio della onnicomprensività, novità assoluta, ci sono i compensi per gli incarichi ulteriori connessi al ruolo svolto, che per una parte devono remunerare i dirigenti che li svolgono. La possibilità per gli enti di inserire, sempre nel rispetto del tetto complessivo, nuove risorse sostituisce le precedenti disposizioni che subordinavano questa introduzione all'aumento del numero dei dirigenti e/o alla realizzazione di nuovi servizi. Da sottolineare che le nuove regole per la costituzione del fondo si applicano a partire da quello del 2021. Con il fondo così costituito dovranno essere finanziati anche l'incentivazione al trasferimento in mobilità negli enti che presentano condizioni di marcato disagio e la salvaguardia del trattamento economico per i dirigenti che ricevono un incarico di minore rilevanza, con una contemporanea revoca di quello precedente.

Viene previsto che gli incarichi conferiti ad interim siano remunerati con una somma compresa tra il 15 ed il 30%, in una misura fissata dal contratto decentrato, dei risparmi conseguenti alla mancata erogazione della indennità di posizione. Negli enti con più di 5 dirigenti occorre introdurre, sempre tramite il contratto decentrato, la differenziazione nella misura della indennità di risultato: i dirigenti che hanno avuto la valutazione più elevata, in una quota limitata fissata dal contratto decentrato, devono ricevere almeno il 30% in più della indennità di risultato assegnata come media a tutti quelli che hanno avuto una valutazione positiva. Questa quota aggiuntiva può scendere ad almeno il 20% negli enti in cui l'erogazione delle risorse aggiuntive connesse alla remunerazione degli incarichi ulteriori viene correlata al raggiungimento di obiettivi riferiti alla condizione dell'intero ente.

Sul terreno normativo si deve evidenziare che, per la prima volta, l'applicazione del contratto nazionale si estende ai dirigenti assunti a tempo determinato, quindi anche a quelli assunti in base all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Altra novità molto importante è che i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali sono oggetto di informazione preventiva e, a richiesta, di confronto con i soggetti sindacali. In questo ambito l'attenzione viene puntata soprattutto sul vincolo della preventiva conoscibilità degli incarichi da assegnare e sulla valutazione della performance e delle competenze organizzative.

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