Il CommentoPersonale

Dirigenti locali, così il contratto guida la transizione al «modello unico» (e rinnova le relazioni sindacali)

Il testo è stato costruito con una architettura che prevede una sezione comune e tre sezioni speciali

di Gianfranco Rucco

Il testo del contratto 2016/2018 dell'Area delle Funzioni locali presenta una certa complessità di struttura derivante dalla necessità di uniformazione di alcuni aspetti e di armonizzazione di altri di discipline provenienti da tre storie contrattuali diverse e in alcuni casi anche molto diverse ed è quindi utile fornire alcuni elementi essenziali di comprensione di questa struttura per poter operare una corretta lettura delle nuove discipline, soprattutto di quelle settoriali.

In conformità agli indirizzi impartiti dai comitati di settore, il testo è stato costruito con una architettura che prevede una sezione comune e tre sezioni speciali dedicate a ciascuna delle tre categorie di dirigenti destinatari del contratto che accorpa in un'unica nuova area i dirigenti della ex area II (regioni e autonomie locali), i dirigenti professionali, tecnici e amministrativi del servizio sanitario nazionale e i segretari comunali e provinciali.

La sezione comune regola istituti applicabili a tutte le tre categorie di dirigenti ed è improntata ad alcune linee-guida fondamentali: a) revisione delle previgenti normative per adeguarle alle innovazioni legislative che si sono succedute nel decennio di assenza di rinnovi contrattuali con particolare riferimento, tra l'altro, alla disciplina delle relazioni sindacali e alla materia disciplinare; b) armonizzazione degli istituti normativi con particolare riferimento al cosiddetto «pacchetto sociale» (permessi, ferie solidali, normativa per le donne vittime di violenza eccetera) già inseriti nei contratti di comparto e delle aree dirigenziali di questa tornata; c) "manutenzione" di alcuni istituti che sono stati adeguati alle esigenze interpretative riscontrate nel tempo: questa tendenza è stata seguita anche nella disciplina delle tre sezioni speciali.

Nell'architettura del contratto acquisisce notevole rilievo il meccanismo di transizione dalle previgenti normative contrattuali alla nuova, meccanismo costituito da una generale clausola di sostituzione diacronica delle discipline accompagnata da clausole di conferma e di disapplicazione di norme pregresse, disapplicazioni, in due casi, di carattere generale, negli altri casi di carattere selettivo.

É opportuno precisare subito che gli elenchi di conferme e disapplicazioni, sia della sezione comune che delle tre sezioni speciali, non hanno carattere tassativo ed esaustivo, come evincibile dalla locuzione, «in particolare» e dal collegamento esplicito con la regola dell'articolo 1, comma 11. Questa norma costituisce la regola generale che disciplina la transizione dai vecchi regimi al nuovo statuendo che «Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti contratto dell'Area II e dell'Area III, e dei Segretari Comunali e Provinciali, ove compatibili e non sostituite con le previsioni del presente contratto e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001».

La clausola dispone l'ultravigenza delle previgenti normative contrattuali delle diverse aree precedenti per quanto il nuovo contratto non preveda espressamente nelle corrispondenti materie, qualora queste normative risultino compatibili con il nuovo contratto e non sostituite dallo stesso, dovendosi anche tenere conto, in tale ricostruzione, dei limiti determinati dal quadro legislativo indicato dalla norma.

La ricerca di questi ambiti di ultravigenza pone quindi la necessità di un'attività ermeneutica per individuarne il corretto perimetro, attività da condurre alla stregua degli altri elementi costituivi dell'apposito meccanismo contrattuale.

Esaminando le varie ripartizioni strutturali del contratto, al termine dalla sezione comune, l'articolo 42 reca, relativamente a ciascuna delle tre categorie di dirigenti destinatari del contratto, le conferme e le disapplicazioni per contribuire a fornire una traccia ricostruttiva per agevolare l'interpretazione della transizione dei principali aspetti di questa sezione.

Nell'ambito della sezione comune, si deve segnalare la regola contenuta nell'articolo 3, comma 9, secondo la quale «le clausole del presente titolo, nonché quelle previste, rispettivamente, nel Titolo II della Sezione II, nel Titolo II della Sezione III e nel Titolo II della Sezione IV sostituiscono integralmente, per il personale destinatario del presente contratto, tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti contratto di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate».
Si tratta della prima disapplicazione di carattere generale prevista dal contratto e riguarda tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali contenute nei previgenti contratto delle diverse aree che, ovunque collocate nei precedenti contratti, debbono considerarsi non più vigenti in quanto sostituite da quelle dei vari titoli del contratto in materia.

Passando alla analisi delle regole su conferme e disapplicazioni contenute nelle tre sezioni speciali, l'articolo 62 reca quelle relative alla sezione dei dirigenti provenienti dalla ex area II (Regioni e autonomie locali).

L'articolo 96 reca le conferme e le disapplicazioni relative ai previgenti contratti relativi alla precedente area III (dirigenza professionale, tecnica e amministrativa del Servizio sanitario nazionale) e nel suo ambito, il comma 2 reca la seconda disapplicazione generale prevista dal nuovo contratto stabilendo che «dalla data di entrata in vigore del presente contratto la nuova disciplina sul trattamento economico accessorio dei dirigenti di cui al presente titolo, sostituisce integralmente tutte le previgenti discipline in materia che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate». Questa disapplicazione dovrebbe rendere agevole la transizione dal vecchio al nuovo regime contrattuale nel delicato e rilevante ambito della regolazione del trattamento economico accessorio.

Infine, l'articolo 111 reca le conferme e le disapplicazioni sui vecchi contratti relativi ai segretari comunali e provinciali. Il meccanismo di transizione descritto dovrebbe consentire una agevole interpretazione a fini applicativi della disciplina del nuovo contratto in relazione a quelle previgenti, perché il meccanismo della clausola generale di transizione congiunta ai doppi elenchi di conferme e disapplicazioni dovrebbe costituire un setaccio sufficientemente stretto lasciando scarsi margini a dubbi, ma naturalmente solo il test sul campo di un suo uso responsabile da parte degli operatori potrà confermarne l'efficacia.