Amministratori

Diritti di rogito, se superano il limite annuale sono sempre incassati dal Comune

Solo in ipotesi specifiche ai segretari comunali per remunerare l'attività svolta nell'interesse dell'ente nell'arco temporale dell'anno

di Amedeo Di Filippo

I diritti di rogito spettano all'ente e possono essere riconosciuti al segretario comunale in un arco temporale annuale solo entro i limiti stabiliti dalla legge e non possono essere liquidati nell'anno successivo se superano tali limiti. Lo afferma la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia con la deliberazione n. 25 del 6 marzo.

Il quesito
È stato chiesto alla sezione se, qualora i diritti di segreteria incassati in un dato esercizio superino il limite della quota del quinto della retribuzione in godimento al segretario comunale, possono, per la parte eccedente, essere liquidati nel periodo contabile successivo se i contratti cui afferiscono non sono stati rogati nell'anno di riscossione delle somme, bensì nell'anno successivo. I diritti di rogito sono liquidati, in base all'articolo 10, comma 2-bis, del Dl 90/2014, ai segretari degli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale o che non abbiano qualifica dirigenziale, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento. Gli importi versati dai terzi per la stipula sono introitati integralmente al bilancio dell'ente e sono successivamente erogati al segretario nella misura prevista dalla legge.

Le regole
I magistrati contabili ricordano in principio che le regole sui diritti di rogito hanno avuto da un lato un intento perequativo a favore dei segretari destinatari di trattamenti economici meno elevati, dall'altro hanno inteso razionalizzare i costi nel complessivo disegno di contenimento della spesa pubblica e risanamento dei conti conseguente alla crisi finanziaria emergente nel periodo in cui vennero adottate. Per poi affermare che, considerato il periodo annuale della base di calcolo e assodato che il diritto di rogito matura al momento del ricevimento dell'atto e/o contratto formato in forma pubblica innanzi al segretario, la risposta al quesito formulato non può che essere negativa.
I diritti di rogito sono entrate che spettano in primis all'ente e solo nelle ipotesi specifiche del comma 2-bis dell'articolo 10 ai segretari comunali per remunerare l'attività svolta nell'interesse dell'ente nell'arco temporale dell'anno. Si tratta di un limite oggettivo e insuperabile che non può essere aggirato da interpretazioni differenti e innovative. La quantificazione della quota spettante al segretario rogante di tali diritti si traduce in un corrispondente onere a carico dell'ente presso il quale presta servizio e pertanto l'esatta determinazione di tale quantum deve essere fatta tenendo presente il principio del buon andamento della Pa, che si concretizza nel rispetto delle regole di sana gestione finanziaria e quindi anche della regola di evitare aggravi di spesa non correlati al conseguimento di una utilità per l'ente, onde assicurare una spendita di risorse sempre finalizzata alla produzione di un servizio pubblico.

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