I temi di NT+L'ufficio del personale

Diritto di accesso, durata degli incarichi dirigenziali, accesso ai concorsi e regole per la consulenza

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Concorsi, accesso esteso a tutti i documenti per fini difensivi
Il candidato di un concorso che voglia legittimamente far valere il proprio diritto di difesa ha diritto a visionare ed estrarre copia di tutti i documenti inerenti la procedura concorsuale, ivi compresi i provvedimenti di nomina dei componenti e dei supplenti delle commissioni esaminatrici, i curriculum concernenti le relative professionalità, il nominativo del componente di lingua di ogni commissione e sottocommissione, il verbale delle prove d'esame, le prove scritte. È quanto ha stabilito il Tar Lazio-Roma, sezione III-bis, con la sentenza n. 8059/2022.

Durata minima degli incarichi dirigenziali ai soggetti esterni
In ipotesi di affidamento negli enti locali di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione, trova applicazione l'articolo 19, comma 2, del Dlgs 165/2001, che fissa la durata minima degli incarichi in tre anni, al fine di evitarne il conferimento di troppo brevi e di consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le proprie capacità nonché a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato. Sono queste le conclusioni della Corte di cassazione, sezione lavoro contenute nella sentenza n. 19780/2022.

Discrezionalità nell'individuazione del titolo di studio per l'accesso al pubblico concorso
In assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all'affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell'individuazione dei requisiti per l'ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l'incarico da affidare.
Ad avviso, quindi, del Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 5095/2022 è legittimo che l'amministrazione richieda per l'accesso a un concorso per il profilo di istruttore direttivo amministrativo la sola laurea in giurisprudenza e, quindi, escluda dalla procedura i candidati in possesso della laurea in economia e commercio.

Regole per il conferimento di incarichi di consulenza
La Corte dei conti dell'Emilia Romagna, con la delibera n. 68/2022/VSG, ha ricordato le regole per l'affidamento di incarichi di consulenza:
• occorre la dimostrazione documentale del previo accertamento, da parte della pubblica amministrazione, dell'impossibilità di utilizzare risorse interne per le prestazioni oggetto dell'incarico di consulenza;
• la verifica dell'indisponibilità delle risorse interne costituisce un prius logico necessario, da utilizzarsi dall'amministrazione nel percorso discrezionale-valutativo che si conclude con la decisione di conferire l'incarico e che, in tal senso, il corredo motivazionale deve sussistere all'adozione dell'atto, senza possibilità di integrazioni postume o di motivazioni assunte per relationem (per conforme orientamento, Corte conti, sezione giurisdizionale Molise, sentenza n. 9/2019);
• non sono più ammissibili, nel quadro normativo vigente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
• i singoli incarichi di patrocinio legale devono essere correttamente inquadrati come appalto di servizi, da affidarsi in conformità al codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016);
• devono essere espletate procedure comparative generalizzate, mediante avvisi pubblici rivolti alla generalità degli interessati, per preservare i principi di imparzialità, pubblicità e concorrenza; pertanto, sono illegittime consultazioni informali su un ristretto numero di professionisti (mediante lettere di invito);
• violano le norme vigenti disposizioni regolamentari che prevedano il conferimento diretto di incarichi per prestazioni strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, elaborazioni o interpretazioni (Corte conti, sezione regionale controllo per l'Emilia Romagna, delibera n. 110/2017/PARI e sezione regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 79/2020/REG).