Disavanzo di amministrazione, enti alla prova degli adempimenti post rendiconto
La delibera sul piano di rientro, da sottoporre al parere del collegio dei revisori, deve indicare l'analisi delle cause
Quali sono gli adempimenti post rendiconto nel caso in cui sia stato accertato un disavanzo di amministrazione? L'articolo 188 del Tuel, nel disciplinare l'obbligo di immediato ripiano del deficit, individua sanzioni e procedure di controllo da parte del collegio dei revisori dei conti.
Innanzitutto l'ente è tenuto ad applicare al bilancio di previsione vigente la corretta quota di disavanzo di amministrazione, avendo cura di distinguerne le varie componenti, che ne determinano tempi e modi di copertura. Il disavanzo di gestione cosiddetto "ordinario" deve essere immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La tempistica di questo adempimento è importante perché la mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente a oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.
La delibera sul piano di rientro, da sottoporre al parere del collegio dei revisori, deve indicare l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette a evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, e deve essere allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Deve altresì individuare le economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.
Ai fini della copertura del deficit, è poi possibile modificare, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza.É inoltre fatto obbligo al sindaco o al presidente di trasmenttere al consiglio una relazione, almeno semestrale, riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. In caso di ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro occorre prevederne la copertura non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.
I principi di sana gestione finanziaria impongono attenzione anche in caso di disavanzo presunto di amministrazione, che deve essere ugualmente applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo, salvo poi operare il dovuto adeguamento a seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente.
Infine, agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.
Organo di revisione e verifica dei controlli effettuati da organismi di I livello e successivi sui fondi Ue
di Rosa Ricciardi (*) e Maria Carla Manca (**) - Rubrica a cura di Ancrel