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Dissesto degli enti locali sotto la lente della Sezione Autonomie della Corte dei conti

di Angelo Scandura (*) - Rubrica a cura di Ancrel

La Corte dei conti, sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 12/2020 «Questione di massima concernente la possibilità di comprendere nella massa passiva di un Comune in stato dissesto poste debitorie non ritualmente riconosciute», si è pronunciata sulla richiesta posta dalla sezione regionale Campania (deliberazione n. 57/2020/QMIG), enunciando il seguente principio di diritto: «Per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all'organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull'ammissibilità del debito alla massa passiva».

La questione oggetto del deferimento trae origine da una richiesta di parere formulata dal Comune di Cancello e Arnone (Ce). Il Comune ha chiesto: «Se, come asserito dall'Osl, la mancata adozione della delibera del consiglio comunale dell'ente di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, tutti relativi ai fatti e agli atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato, preclude il loro inserimento nella massa passiva del dissesto».

Con la pronuncia nomofilattica contenuta nella deliberazione n. 12/2020, la sezione autonomie della Corte dei conti ha inteso prevenire possibili contrasti interpretativi tra le sezioni regionali di controllo.

Di fatto, il principio di diritto enunciato dalla Corte, trova corrispondenza con quanto stabilito dal Dpr 378/1993 «Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati» (articolo 5, punto 1, lettera d; articolo 6, punto 3, lettera e-bis, punto 9, punto 10, lettera d), in particolare, nel predetto punto 10, lettera d) è previsto: «che per i debiti ammessi è stata acquisita la documentazione conforme alle prescrizioni e ai modelli che fanno parte del presente decreto». A questo fine si evidenzia che, né nel decreto, né negli allegati allo stesso, esiste un riferimento alla necessità di riconoscimento del debito fuori bilancio a cura del consiglio comunale.

Anche il ministero dell'interno, sulla questione in esame, si era pronunciato in sintonia con il Dpr 378/1993, attraverso diverse circolari (n. 21 del 20 settembre 1993 e n. Fl 28/1997), diversi studi a cura della direzione centrale della finanza locale (fra i quali «il dissesto finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo», aprile 2010); e un approfondimento tematico, a firma dell'allora direttore centrale, dottor Giancarlo Verde («Lo squilibrio finanziario degli enti locali», marzo 2013).

La convergenza riscontrata in questo caso tra normativa, circolari, studi e approfondimenti ministeriali, con la deliberazione della Corte dei conti, conforta ampiamente tutti coloro che svolgono, a diverso titolo, attività in questo ambito.

Si auspica che su alcune problematiche, in ambito di Comuni in dissesto, sulle quali si registrano delle frizioni tra amministrazione ordinaria e organismo straordinario di liquidazione – in riferimento al concetto di residuo passivo da trasferire all'Osl, alla luce dell'entrata in vigore del Dlgs 118/2011 e all'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata che, attualmente, con la modifica del Tuel a opera della legge 96/2017 (conversione del Dl 50/2017), compete all'Osl, possa riscontrarsi, in un prossimo futuro, un autorevole intervento da parte degli organi competenti, volto ad assicurare la stessa «armonia» procedurale.

(*) Ancrel Catania

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